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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08127/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, confermando quindi la decisione di merito che aveva condannato la società al pagamento delle somme in favore dei lavoratori. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società e alcuni dipendenti, nei cui confronti i giudici di merito avevano confermato la condanna della datrice di lavoro al pagamento: a) di somme dovute a titolo di indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per attività prestata fuori sede, erogate sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza; b) di emolumenti qualificati come assegni ad personam, riconosciuti nel contratto di assunzione e poi unilateralmente negati dalla società. Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 1362 ss. c.c., 2697 c.c., 2077 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente riconosciuto il diritto all'assegno ad personam senza considerare altri accordi sindacali intervenuti in occasione del passaggio di personale già dipendente da altra società; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'accordo sindacale del 16 luglio 2009, contestando l'interpretazione data dal giudice di merito all'accordo aziendale. La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a proporre una diversa interpretazione del testo negoziale, attività riservata al giudice di merito salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione radicalmente viziata; ha ritenuto inammissibile anche il primo motivo, perché anch'esso mirava a rimettere in discussione l'accertamento della volontà negoziale e, soprattutto, non aggrediva la ratio decidendi secondo cui l'assegno ad personam traeva titolo da un obbligo assunto al momento dell'assunzione e non poteva essere modificato unilateralmente dalla società.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I canoni di ermeneutica contrattuale sono riservati al giudice del merito; in cassazione è censurabile solo la loro violazione specificamente dedotta e dimostrata, non la mera proposta di una lettura alternativa del testo negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione di violazione dell'onere della prova non può essere usata per sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2077 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione al rapporto tra accordi individuali e disciplina collettiva; la Corte non ne svolge un'autonoma interpretazione, ma rileva che la censura non incide sulla ratio decidendi.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il richiamo a tali norme è stato ritenuto improprio, perché non idoneo a trasformare in vizio di legittimità una contestazione sull'accertamento di fatto e sull'interpretazione del contratto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È utilizzato per rinviare, quanto agli ulteriori aspetti, ai precedenti di legittimità richiamati in motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo formulato come violazione di legge non può risolversi in una critica alla ricostruzione fattuale o alla mera diversa interpretazione dell'accordo.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha modificato l'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti di autonomia negoziale è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione radicalmente viziata.
  • Quando una clausola negoziale sia suscettibile di più letture plausibili, non è consentito alla parte soccombente chiedere in cassazione la preferenza per una diversa interpretazione più favorevole, salvo che quella adottata sia giuridicamente illogica o sorretta da criteri interpretativi errati.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per introdurre una diversa ricostruzione dei fatti o della volontà negoziale, poiché tali profili appartengono al merito.
  • Una censura è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare argomenti incompatibili con l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
  • L'assegno ad personam riconosciuto in sede di assunzione, se fondato su un obbligo individuale, non può essere soppresso unilateralmente dal datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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