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Sentenza

Sentenza del 17/02/2020 n. 551 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - prezzi di trasferimento - transfer price - norma antielusiva - non è tale - contraddittorio - non è necessario. Transfer price - prova dell'ufficio - oggetto - risparmio fiscale del contribuente - non è tale - diversità dei prezzi infragruppo - è sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento per l'anno 2011 fondato sulla disciplina dei prezzi di trasferimento (art.110, comma 7 TUIR) con contestazione di indebita deduzione di componenti negativi per euro 450.144,70 e recupero IRES per euro 123.790,00. Le società hanno dedotto nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio (mancato PVC, emissione dell'avviso prima dei 60 giorni, assenza di contraddittorio procedimentale e omessa informazione preventiva) e, nel merito, hanno contestato la metodologia applicata dall'Ufficio (presunta mancata considerazione del contesto aziendale e della crisi di mercato, difetti nel campione di comparables e errori nel calcolo applicato, inclusione impropria di ricavi da sale & lease back nell'indicatore di redditività). L'Ufficio ha fondato il recupero sul riscontro di prezzi infragruppo diversi dai prezzi di mercato, utilizzando il TNMM e l'indicatore NCP, con analisi di comparabilità basata su dati Bureau van Dijk e includendo nel set anche la società CGT L.S. s.p.a.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della Commissione Provinciale che aveva annullato l'avviso. Il giudice d'appello ha ritenuto infondate le eccezioni di nullità relative al contraddittorio (richiamando orientamenti di legittimità secondo cui l'art.12 L.212/2000 trova applicazione principalmente per verifiche in loco) e ha affermato che la disciplina del transfer pricing non è una norma antielusiva: l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di transazioni infragruppo regolate a prezzi diversi da quelli di mercato, non l'effettivo risparmio fiscale conseguito. Spetta al contribuente dimostrare che i prezzi sono in linea con il mercato. Sono state inoltre respinte le censure sulle modalità di selezione dei comparables e sulla presunta errore aritmetico, ritenendo legittima anche l'inclusione delle operazioni di sale & lease back nell'analisi dei risultati operativi. Il ricorso delle società è stato rigettato e le società sono condannate alle spese di entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Disciplina sui prezzi di trasferimento volta a contrastare lo spostamento di imponibile; non è qualificata come norma antielusiva pura. Consente all'Amministrazione di rettificare i risultati quando esistono transazioni infragruppo regolate a condizioni diverse da quelle di mercato; l'onere probatorio dell'Ufficio riguarda l'esistenza di prezzi anomali e non il calcolo del vantaggio fiscale concreto.

  • Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), commi 2 e 7

    Le garanzie del contraddittorio previste dall'art.12 devono essere osservate a pena di nullità principalmente per le verifiche effettuate in loco (accessi, ispezioni, verifiche nei locali del contribuente). Non costituiscono un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni provvedimento lesivo adottato dall'Amministrazione basato su informazioni acquisite presso l'Ufficio o tramite questionari.

  • Art. 9 Modello di Convenzione OCSE

    Principio di libera concorrenza: gli utili derivanti da operazioni infragruppo possono essere assoggettati a tassazione se le condizioni sono diverse da quelle che sarebbero state pattuite fra imprese indipendenti; matrice interpretativa della norma nazionale sul transfer pricing.

  • Art. 40-bis D.P.R. 600/1973

    Riferimento formale alla litisconsorzio necessario per le società aderenti al consolidato nazionale; citato nel contesto della partecipazione delle società al giudizio.

  • Linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento

    Indirizzano la scelta dei metodi (es. TNMM), la valutazione di comparabilità e l'analisi del 'contesto di riferimento'; il giudice ha ritenuto legittimo che l'Ufficio abbia adottato metodi e parametri coerenti con quelli proposti dal contribuente e con le linee guida OCSE.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Cass. S.U. 24823/2015; Cass. n.23670/2018; Cass. n.9615/2019)

    Confermano che l'art.12 L.212/2000 si applica principalmente alle verifiche in loco e delimitano l'obbligo di contraddittorio. Ribadiscono inoltre che la prova a carico dell'Amministrazione nel transfer pricing riguarda l'anomalia dei prezzi infragruppo mentre l'onere di provare l'arm's length grava sul contribuente.

Massime di principio

  • La disciplina sui prezzi di trasferimento non è trattata come norma antielusiva: l'Amministrazione non deve provare il risparmio fiscale concreto ma l'anomalia dei prezzi praticati tra imprese correlate rispetto a quelli di mercato.
  • L'onere della prova è ripartito: l'Ufficio dimostra che esistono transazioni infragruppo regolate a prezzi anomali; il contribuente deve dimostrare che i prezzi applicati sono conformi al principio di libera concorrenza (arm's length).
  • Il contraddittorio procedimentale previsto dall'art.12 L.212/2000 non è obbligatorio in tutti i casi: è requisito essenziale per le verifiche in loco, mentre le indagini basate su PVC, questionari o dati d'ufficio possono non richiedere un contraddittorio preventivo formale ai fini di validità dell'avviso.
  • L'utilizzo di metodi comparativi raccomandati dalle Linee Guida OCSE (es. TNMM) e di banche dati riconosciute (es. Bureau van Dijk) è idoneo a fondare l'accertamento, purché l'analisi di comparabilità sia documentata e coerente.
  • La certificazione del bilancio da parte di revisori legali non esclude la legittimità di un accertamento fiscale sui prezzi di trasferimento: la verifica si concentra sulla sostanza economica delle transazioni infragruppo e non sulla mera veridicità contabile.
  • Circostanze di crisi di mercato e la presenza di attività accessorie non esonerano il contribuente dal dimostrare che anche i comparables erano soggetti a simili condizioni o che le sue transazioni erano in termini di mercato.
  • Operazioni economicamente connesse (es. sale & lease back collegate all'attività di noleggio) possono legittimamente essere incluse nell'analisi del risultato operativo se rilevanti per la determinazione della redditività comparabile.

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