Sentenza n. 1422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3329/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di plurimi manufatti e opere edilizie abusive, nonché verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Dopo l'accertamento dell'inottemperanza, ha impugnato con motivi aggiunti il relativo verbale, deducendone l'illegittimità derivata. Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. In appello, la parte ha sostenuto che le opere, consistenti in diversi manufatti, tettoie e locali destinati a deposito, ricovero di animali e abitazione, sarebbero state realizzate in epoca risalente, anteriormente al 1958, quando non sarebbe stato necessario alcun titolo edilizio. Ha censurato il TAR per avere ritenuto insufficienti le prove offerte e per non avere applicato il principio di non contestazione all'assunto relativo alla data di realizzazione. Ha inoltre dedotto la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 l. 241/1990, sostenendo che, in presenza di fatti non pacifici, il Comune avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento, nonché il difetto di motivazione dell'ordinanza, ritenendo insufficiente il mero richiamo all'abusività delle opere. Sono state altresì formulate istanze istruttorie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha rilevato che le opere accertate comportavano inequivocabilmente incremento di superficie e volume ed erano state realizzate senza titolo edilizio e paesaggistico; tale qualificazione non era stata specificamente contestata in appello. La prova della data di realizzazione dell'opera abusiva grava sul privato, poiché si tratta di una circostanza rientrante nella sua disponibilità probatoria. In assenza di elementi idonei a fornire ragionevole certezza circa la risalenza delle opere, non è possibile escludere la necessità del titolo edilizio né impedire l'adozione della sanzione demolitoria. È stato escluso il ricorso al principio di non contestazione, poiché il Comune non si era costituito e l'art. 64, comma 2, c.p.a. riferisce i fatti non contestati alle parti costituite. Le censure sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento sono state respinte perché l'ordinanza repressiva dell'abuso edilizio costituisce espressione di potere vincolato e, pertanto, non richiede tale adempimento; inoltre, l'appellante non aveva introdotto elementi significativi idonei a incidere sull'esito del procedimento. È stata respinta anche la censura motivazionale: l'ingiunzione di demolizione, quale atto dovuto in presenza di opere abusive, è in linea di principio sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abusività. Le istanze istruttorie sono state ritenute superflue e inammissibili. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune appellato.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione delle opere abusivamente realizzate.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Concorre a fondare l'onere del ricorrente di provare le circostanze di fatto che rientrano nella sua disponibilità, tra cui la data di realizzazione dell'opera abusiva.
art. 64, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'onere del privato di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile abusivo.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo deve porre a fondamento della decisione i fatti allegati dalle parti e non specificatamente contestati dalle parti costituite
Il principio di non contestazione non è applicabile rispetto a un'amministrazione non costituita in giudizio.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione di un'ordinanza di demolizione, trattandosi di esercizio vincolato del potere repressivo edilizio.
art. 21-octies l. 241/1990
Il TAR ne aveva richiamato la disciplina; il Consiglio di Stato ha precisato che, nel caso concreto, l'avviso di avvio non era comunque necessario e che l'appellante non aveva indicato elementi significativi idonei a modificare l'esito del procedimento.
Massime di principio
- L'onere di provare la data di realizzazione di un'opera edilizia abusiva grava sul privato che intenda dimostrare che, all'epoca della costruzione, non era necessario un titolo abilitativo; tale onere deriva dalla disponibilità della prova in capo all'interessato. Solo quando il privato fornisce elementi idonei a raggiungere una ragionevole certezza sull'epoca e sulla consistenza originaria dell'opera l'onere della prova contraria può trasferirsi sull'amministrazione.
- Il principio di non contestazione previsto dall'art. 64, comma 2, c.p.a. opera con riferimento ai fatti non specificamente contestati dalle parti costituite e non può essere invocato quando l'amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio.
- L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio è espressione di attività amministrativa vincolata; di conseguenza, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990.
- L'ingiunzione di demolizione, quale atto dovuto conseguente all'accertata realizzazione di opere senza titolo o in totale difformità, è in linea di principio adeguatamente motivata mediante l'indicazione dell'abusività delle opere, senza necessità di una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico.
- Quando la consistenza delle opere evidenzia un incremento di superficie e volume e la loro realizzazione sine titulo non è contestata, risultano superflue le istanze istruttorie dirette a dimostrare una diversa risalenza temporale prive di adeguato supporto probatorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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