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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11385/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la "restituzione nel termine" ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., lamentando di non aver avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza (declaratoria di assenza ai sensi dell'art. 420-bis), essendo all'epoca residente in Francia e non rintracciato né destinatario di inviti a eleggere domicilio; ha prodotto documentazione (carta di soggiorno francese) e chiesto poter proporre appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di La Spezia del 25/03/2021 (reato previsto dall'art. 189, comma 6, d.lgs. 285/1992). La Corte territoriale ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo non applicabile la novella (art. 175, comma 2.1 introdotto dal d.lgs. 150/2022) per effetto della norma transitoria (art. 89 d.lgs. 150/2022) e negando la possibilità di convertire l'istanza in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., sia per la natura non impugnatoria dell'istanza di restituzione (principio di non conversione previsto dall'art. 568, comma 5) sia per mancanza di procura speciale per il rimedio rescissorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis non può essere automaticamente riqualificata in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis, richiamando precedenti (Sez. 3, n. 33647/2022 e Sez. 4, n. 863/2021). Ha inoltre osservato che, anche qualora si volesse accedere al precedente che ammette la conversione (Sez. 6, n. 2209/2020), la conversione è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di ammissibilità del rimedio rescissorio (tra cui la procura speciale). Nel caso di specie la procura era limitata alla restituzione nel termine e quindi non sufficiente. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Disciplina la "restituzione nel termine" per chi non ha avuto conoscenza del processo; la novella introdotta dal d.lgs. 150/2022 (comma 2.1) è applicabile secondo la Corte solo nelle ipotesi previste dalla norma transitoria (art. 89) e non retroattivamente alle sentenze pronunciate anteriormente quando la transizione lo esclude

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Regola la declaratoria di assenza dell'imputato e le conseguenze processuali della celebrazione del processo in sua assenza; la Corte distingue le istanze proposte da imputati assenti (restituzione) dalle impugnazioni ordinarie

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di conservazione degli atti/processi: la Corte interpreta il comma 5 come applicabile solo ai rimedi qualificati dal codice come impugnazioni, escludendo la possibilità di convertire automaticamente una istanza non impugnatoria (come la restituzione) in varie impugnazioni

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la rescissione del giudicato; la Corte ricorda che la richiesta di rescissione è un rimedio con condizioni formali di ammissibilità (ad es. necessità di proposta personale o di procura speciale) che devono essere rispettate per poter essere ammessa o per poter convertire un atto in tale rimedio

  • d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 (c.d. "riforma Cartabia")

    art. 89 (norma transitoria)

    Introduce modifiche processuali (tra cui l'art. 175 comma 2.1) ma contiene disposizioni transitorie che ne limitano l'applicazione alle situazioni temporalmente previste dall'art. 89; la Corte ha ritenuto la novella non applicabile alla sentenza del 25/03/2021 per effetto della transizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del soggetto soccombente che ha proposto ricorso manifestamente infondato o temerario; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Regola l'elezione di domicilio per le notificazioni; nel ricorso il mancato invio di inviti a eleggere domicilio è richiamato come elemento probatorio della mancata conoscenza del processo

  • art. 189, comma 6, d.lgs. 285/1992

    Norma del codice della strada contestata nel giudizio di merito che ha portato alla condanna impugnata; la sentenza di condanna per violazione di tale norma è l'oggetto dell'istanza restitutoria

Massime di principio

  • La "restituzione nel termine" ex art. 175 cod. proc. pen. è un rimedio speciale non impugnatorio e, di regola, non può essere automaticamente riqualificata come richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis) salvo che siano espressamente rispettate tutte le condizioni richieste per quest'ultimo rimedio.
  • Le novità introdotte dal d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) possono essere limitate da norme transitorie: prima di fondare una richiesta sulla novella occorre verificare la decorrenza temporale e l'ambito di applicazione stabilito dall'art. 89.
  • Per ottenere la conversione di un'istanza in un rimedio impugnatorio (es. rescissione del giudicato) è necessario che l'istanza rispetti le condizioni di ammissibilità del rimedio destinazione, compresa la procura speciale ove richiesta; una procura limitata ad una attività non impugnatoria è insufficiente.
  • Se l'imputato sostiene di non aver avuto conoscenza del processo perché residente all'estero, è essenziale documentare in modo chiaro la residenza estera e l'assenza di efficaci attività di rintraccio/ notifica (es. documenti di soggiorno, mancati invii, risultati delle ricerche), ma tali elementi non sostituiscono i requisiti formali richiesti per i rimedi alternativi.
  • Il principio di conservazione degli atti (art. 568, comma 5) non autorizza la conversione automatica di ogni istanza in un diverso rimedio: la sua applicazione è limitata ai casi in cui l'atto originario sia già qualificabile come un'impugnazione o possa essere agevolmente ricondotto a una impugnazione prevista dal codice.
  • Prima di proporre istanze di restituzione o richieste rescissorie è consigliabile che il difensore verifichi la portata della procura ricevuta e, se necessario, ottenga una procura speciale per il rimedio impugnatorio che si intende esperire.
  • In presenza di sentenze pronunciate dopo declaratoria di assenza (art. 420-bis), l'itinerario processuale corretto e la scelta del rimedio dipendono sia dalla natura dell'atto proposto sia dalle condizioni formali richieste dalle norme e dalle disposizioni transitorie della riforma

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