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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28572/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la condanna per il reato previsto dall'art. 677, terzo comma, c.p., articolando tre censure principali: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, terzo comma, per violazione dell'art. 3 Cost., sostenendo che la depenalizzazione dei primi due commi (d.lgs. 507/1999) ha trasformato un'originaria aggravante in fattispecie autonoma, impedendo il bilanciamento con circostanze attenuanti, con richiamo analogico alla sentenza Corte cost. n. 354/2002; 2) vizio di applicazione della legge penale (artt. 42 e 43 c.p.), con la censura che la sentenza non avrebbe valutato correttamente l'impossibilità materiale ed economica degli imputati di adempiere l'obbligo di messa in sicurezza: pro quota di proprietà minimale (circa 2,5% o 1/40), comproprietà diffusa con molti eredi irreperibili, notifica parziale dell'ordinanza sindacale e dichiarata indigenza economica di uno degli imputati avrebbero reso inesigibile l'adempimento; 3) motivazione contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli stessi profili di fatto e di prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul profilo costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione: la fattispecie del terzo comma è distinta e più grave rispetto alle ipotesi depenalizzate perché richiede il "pericolo per le persone", e la scelta del legislatore di mantenere penale tale ipotesi rientra nella discrezionalità di politica criminale purché non manifestamente irrazionale. Quanto ai rilievi di fatto e di applicazione della legge penale, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Locri: gli imputati erano proprietari pro quota dal 1984, avevano conoscenza dello stato di rovina (segnalazioni e ordinanza sindacale notificata almeno a loro), la mancata notifica ad altri comproprietari non esime ogni singolo proprietario dall'obbligo di provvedere; la semplice difficoltà economica non provata nella sua assolutezza non costituisce inesigibilità dell'adempimento, posto che sono considerate sufficienti anche misure provvisorie (recinzioni, divieti, ecc.) per rimuovere il pericolo. Conseguentemente è stato confermato l'esito del giudizio di merito: condanna per il terzo comma dell'art. 677 c.p. con ammenda di euro 309,00 per ciascun imputato.

Norme richiamate

  • art. 677 c.p.

    "se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309"

    Il terzo comma costituisce una fattispecie autonoma e più grave rispetto ai primi due commi in quanto richiede il pericolo per le persone; la sua permanenza nel codice penale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.

  • art. 3 Cost.

    La Corte ha ritenuto che non sussiste violazione del principio di uguaglianza in relazione alla depenalizzazione dei primi due commi, perché la diversa disciplina è giustificata dalla diversa offensività (assenza/presenza di pericolo per le persone).

  • decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 52

    Ha depenalizzato le fattispecie dei primi due commi dell'art. 677, sostituendole con sanzioni amministrative; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di operare questa distinzione.

  • artt. 42 e 43 c.p.

    I principi di responsabilità penale e causalità invocati dalla difesa non sono stati ritenuti violati: la Corte ha confermato che l'obbligo di rimuovere il pericolo grava su ciascun proprietario individualmente e la prova dell'inesigibilità dell'adempimento non è stata fornita.

  • art. 25, secondo comma, e art. 27, terzo comma, Cost.

    Richiamati dalla giurisprudenza (e dalla difesa) in relazione al principio di orientamento della pena e alla non irretroattività/adeguatezza delle pene; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame non si profilasse un vulnus a tali principi come avvenuto nella diversa vicenda relativa all'art. 688 c.p.

  • art. 688 c.p. (richiamato nella giurisprudenza)

    La sentenza della Corte costituzionale n. 354/2002 su questo articolo è stata esaminata e distinta: lì la depenalizzazione aveva creato una discrepanza che aveva trasformato un'aggravante in un marchio personale; nella fattispecie dell'art. 677 c.p. la situazione è diversa perché la fattispecie penale residua tutela un bene giuridico diverso (incolumità delle persone).

Massime di principio

  • La depenalizzazione di alcune fattispecie non comporta automaticamente l'illegittimità costituzionale delle norme residue: occorre verificare se la fattispecie penale residua tutela un interesse diverso e più grave (es. pericolo per le persone) e se la scelta legislativa non sia manifestamente irrazionale.
  • La responsabilità del proprietario pro quota per la messa in sicurezza di un immobile pericolante grava su ciascun proprietario individualmente; la presenza di molte comproprietà o la notifica parziale di un atto amministrativo non esime automaticamente dal dovere di intervenire.
  • La mera difficoltà economica o la piccola quota di proprietà non costituiscono di per sé prova dell'inesigibilità dell'adempimento: l'inesigibilità deve essere dimostrata nella sua effettiva impossibilità e si richiede valutazione sul fatto che possano essere adottate misure provvisorie per rimuovere il pericolo invece di interventi strutturali onerosi.
  • Per essere esenti da responsabilità penale è necessario fornire una prova convincente dell'impossibilità di intervenire; il giudice può ritenere sufficiente l'adozione di interventi temporanei volti a neutralizzare il rischio per le persone.
  • Nelle impugnazioni per violazione di legge o carenze motivazionali, la Corte valuta la congruità logica della motivazione di merito; decisioni dettagliate che spiegano conoscenza dello stato di pericolo, notifiche e possibilità di misure provvisorie difficilmente vengono riformate in cassazione.

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