Cassazione Penale, Sentenza n. 28572/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la condanna per il reato previsto dall'art. 677, terzo comma, c.p., articolando tre censure principali: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, terzo comma, per violazione dell'art. 3 Cost., sostenendo che la depenalizzazione dei primi due commi (d.lgs. 507/1999) ha trasformato un'originaria aggravante in fattispecie autonoma, impedendo il bilanciamento con circostanze attenuanti, con richiamo analogico alla sentenza Corte cost. n. 354/2002; 2) vizio di applicazione della legge penale (artt. 42 e 43 c.p.), con la censura che la sentenza non avrebbe valutato correttamente l'impossibilità materiale ed economica degli imputati di adempiere l'obbligo di messa in sicurezza: pro quota di proprietà minimale (circa 2,5% o 1/40), comproprietà diffusa con molti eredi irreperibili, notifica parziale dell'ordinanza sindacale e dichiarata indigenza economica di uno degli imputati avrebbero reso inesigibile l'adempimento; 3) motivazione contraddittoria o manifestamente illogica in relazione agli stessi profili di fatto e di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul profilo costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione: la fattispecie del terzo comma è distinta e più grave rispetto alle ipotesi depenalizzate perché richiede il "pericolo per le persone", e la scelta del legislatore di mantenere penale tale ipotesi rientra nella discrezionalità di politica criminale purché non manifestamente irrazionale. Quanto ai rilievi di fatto e di applicazione della legge penale, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Locri: gli imputati erano proprietari pro quota dal 1984, avevano conoscenza dello stato di rovina (segnalazioni e ordinanza sindacale notificata almeno a loro), la mancata notifica ad altri comproprietari non esime ogni singolo proprietario dall'obbligo di provvedere; la semplice difficoltà economica non provata nella sua assolutezza non costituisce inesigibilità dell'adempimento, posto che sono considerate sufficienti anche misure provvisorie (recinzioni, divieti, ecc.) per rimuovere il pericolo. Conseguentemente è stato confermato l'esito del giudizio di merito: condanna per il terzo comma dell'art. 677 c.p. con ammenda di euro 309,00 per ciascun imputato.
Norme richiamate
art. 677 c.p.
"se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309"
Il terzo comma costituisce una fattispecie autonoma e più grave rispetto ai primi due commi in quanto richiede il pericolo per le persone; la sua permanenza nel codice penale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.
art. 3 Cost.
La Corte ha ritenuto che non sussiste violazione del principio di uguaglianza in relazione alla depenalizzazione dei primi due commi, perché la diversa disciplina è giustificata dalla diversa offensività (assenza/presenza di pericolo per le persone).
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 52
Ha depenalizzato le fattispecie dei primi due commi dell'art. 677, sostituendole con sanzioni amministrative; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di operare questa distinzione.
artt. 42 e 43 c.p.
I principi di responsabilità penale e causalità invocati dalla difesa non sono stati ritenuti violati: la Corte ha confermato che l'obbligo di rimuovere il pericolo grava su ciascun proprietario individualmente e la prova dell'inesigibilità dell'adempimento non è stata fornita.
art. 25, secondo comma, e art. 27, terzo comma, Cost.
Richiamati dalla giurisprudenza (e dalla difesa) in relazione al principio di orientamento della pena e alla non irretroattività/adeguatezza delle pene; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame non si profilasse un vulnus a tali principi come avvenuto nella diversa vicenda relativa all'art. 688 c.p.
art. 688 c.p. (richiamato nella giurisprudenza)
La sentenza della Corte costituzionale n. 354/2002 su questo articolo è stata esaminata e distinta: lì la depenalizzazione aveva creato una discrepanza che aveva trasformato un'aggravante in un marchio personale; nella fattispecie dell'art. 677 c.p. la situazione è diversa perché la fattispecie penale residua tutela un bene giuridico diverso (incolumità delle persone).
Massime di principio
- La depenalizzazione di alcune fattispecie non comporta automaticamente l'illegittimità costituzionale delle norme residue: occorre verificare se la fattispecie penale residua tutela un interesse diverso e più grave (es. pericolo per le persone) e se la scelta legislativa non sia manifestamente irrazionale.
- La responsabilità del proprietario pro quota per la messa in sicurezza di un immobile pericolante grava su ciascun proprietario individualmente; la presenza di molte comproprietà o la notifica parziale di un atto amministrativo non esime automaticamente dal dovere di intervenire.
- La mera difficoltà economica o la piccola quota di proprietà non costituiscono di per sé prova dell'inesigibilità dell'adempimento: l'inesigibilità deve essere dimostrata nella sua effettiva impossibilità e si richiede valutazione sul fatto che possano essere adottate misure provvisorie per rimuovere il pericolo invece di interventi strutturali onerosi.
- Per essere esenti da responsabilità penale è necessario fornire una prova convincente dell'impossibilità di intervenire; il giudice può ritenere sufficiente l'adozione di interventi temporanei volti a neutralizzare il rischio per le persone.
- Nelle impugnazioni per violazione di legge o carenze motivazionali, la Corte valuta la congruità logica della motivazione di merito; decisioni dettagliate che spiegano conoscenza dello stato di pericolo, notifiche e possibilità di misure provvisorie difficilmente vengono riformate in cassazione.
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