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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37719/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) censura della responsabilità per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., sostenendo che la risposta data ai Carabinieri deriverebbe da un fraintendimento (avrebbe fornito le generalità del proprietario del veicolo) e che, comunque, la condotta andrebbe qualificata come tentativo atteso il successivo ripensamento; (2) contestazione della qualificazione della recidiva, sostenendo che la corte territoriale si sarebbe basata solo sul casellario senza valutare fattori oggettivi e il rapporto concreto tra precedenti e reato attuale; (3) censura per la mancata concessione delle attenuanti generiche, con làllegazione che la corte d'appello si è limitata a recepire le conclusioni del giudice di primo grado senza effettuare una valutazione autonoma.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata: i giudici di merito hanno accertato che Presti era privo di valido documento di riconoscimento e che aveva espressamente dichiarato generalità non corrispondenti alle proprie, per cui non vè stato alcun fraintendimento; inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma quando la falsa dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, rendendo irrilevante una ritrattazione successiva. Il secondo motivo (recidiva) è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valutato correttamente, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., il rapporto tra precedenti e pericolosità attuale. Il terzo motivo (attenuanti generiche) è stato anchèsso ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, posto che la valutazione del merito sul diniego delle attenuanti è insindacabile se non contraddittoria e se indica gli elementi decisivi considerati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 496 cod. pen.

    Il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale si consuma quando la falsa dichiarazione perviene al pubblico ufficiale; la ritrattazione successiva non impedisce la consumazione del reato.

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Richiamato quale circostanza applicata nel capo di imputazione (aggravante/elemento di maggiore responsabilità) dalla motivazione di merito.

  • art. 73, D.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata per un altro capo d'imputazione (capo c): disciplina sanzionatoria collegata a fatti di natura delittuosa richiamati dalla sentenza di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione concreta del rapporto fra precedenti e reato attuale ai sensi di tale articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione, tra cui l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio per làquantificazione della somma alla Cassa delle ammende, ossia la possibilità di non aggravare la sanzione se non risulta colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il reato di falsa attestazione di generalità si considera consumato quando la falsa dichiarazione raggiunge il pubblico ufficiale: una successiva ritrattazione non elimina il fatto consumato.
  • In cassazione le doglianze di carattere essenzialmente fattuale o che ripropongono argomentazioni già esaminate dai giudici di merito sono spesso dichiarate generiche e inammissibili; chi impugna deve indicare punti di diritto o vizi di motivazione specifici e determinanti.
  • La valutazione della recidiva richiede un esame concreto, criteri e motivazione secondo l'art. 133 cod. pen.; se il giudice del merito spiega adeguatamente il nesso fra precedenti e pericolosità, la decisione è difficilmente sindacabile in cassazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche costituisce valutazione di merito: in sede di legittimità essa è insindacabile purché la motivazione risulti logica, non contraddittoria e indichi gli elementi decisivi considerati.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente làcondanna alle spese e talvolta làobbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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