Sentenza del 09/12/2016 n. 6569 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Tributi armonizzati - Obbligo del contradditorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: in materia di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale determina l’invalidità dell’avviso di accertamento, anche quando non esista una specifica disposizione nazionale che preveda espressamente tale obbligo. La tutela deriva dai principi dell’ordinamento dell’Unione europea.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che, trattandosi di tributi armonizzati, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di esporre preventivamente le proprie osservazioni prima dell’adozione dell’atto.
Norme richiamate
Principi dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di diritto di difesa e contraddittorio endoprocedimentale
In materia di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto anche in mancanza di una specifica disposizione di legge che lo preveda.
Quando l’accertamento riguarda tributi armonizzati, il contribuente deve poter conoscere preventivamente le contestazioni dell’Amministrazione e presentare osservazioni. L’omissione di questa fase procedimentale rende invalido l’atto, anche se la normativa interna non disciplina espressamente il contraddittorio.
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati, il contraddittorio preventivo costituisce una garanzia direttamente collegata ai principi europei di difesa e buona amministrazione.
- L’Amministrazione non può escludere il contribuente dal procedimento prima dell’adozione dell’atto quando il tributo rientra nell’ambito armonizzato.
- L’assenza di una norma nazionale espressa non è sufficiente a legittimare l’omissione del contraddittorio.
- In una controversia analoga, il contribuente deve indicare concretamente quali osservazioni avrebbe potuto presentare e in che modo esse avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento.
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