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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13437/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio aveva rideterminato reddito imponibile e IRAP sulla base di ricavi non dichiarati desunti dalle informazioni trasmesse dai concessionari delle operazioni di gioco svolte dalla società. In primo grado la CTP accoglieva in parte il ricorso; in appello principale l'Amministrazione finanziaria otteneva riforma favorevole, mentre l'appello incidentale della contribuente veniva rigettato. In Cassazione la società proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, perché privo di specifici motivi; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto provata per presunzioni la pretesa fiscale senza considerare le contraddizioni degli indizi e la prova contraria della contribuente; 3) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 53 Cost. per aver la CTR negato la deducibilità di costi relativi a rapporti con un terzo operatore, ritenendoli non inerenti e non adeguatamente giustificati, con eccessiva valorizzazione dell'antieconomicità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello può essere assolto anche mediante riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado, se idonee a devolvere integralmente la controversia al giudice di appello; inoltre, dall'atto di appello dell'Ufficio e dalla sentenza impugnata emergevano censure specifiche e percepite dalla CTR. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e non a denunciare un errore di diritto sulla sussistenza dei requisiti delle presunzioni. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché internamente contraddittorio e comunque non attinente alla ratio decidendi: la CTR non aveva fondato il diniego di deducibilità sull'antieconomicità in sé, ma sul difetto di prova sia dell'inerenza sia dell'effettività dei costi. La società è stata inoltre condannata alle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello è specifico anche quando ripropone le stesse argomentazioni già disattese dal primo giudice, purché consenta di comprendere le censure e devolva integralmente la controversia.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Richiamati per la specificità dei motivi di impugnazione; la Corte ne fa applicazione in coordinamento con la disciplina speciale del processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base dell'accertamento tributario fondato su presunzioni e ricostruzioni induttive.

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    Le presunzioni possono fondare l'accertamento se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro ricorrenza appartiene al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La contribuente invocava la violazione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la prova contraria deve essere fornita dalla parte che la allega, secondo la ripartizione fissata dal giudice di merito.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    La deducibilità dei costi richiede prova della loro inerenza ed effettività; in mancanza, la spesa non è deducibile.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 1372 c.c.

    Il richiamo serve a evidenziare che le pattuizioni contrattuali vincolano le parti e costituiscono elemento decisivo per accertare tema di prova e contenuto del rapporto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto anche dalla mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, se il gravame consente di individuare le statuizioni contestate e devolve al giudice di secondo grado l'intera controversia.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi è valutazione riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione nei casi ammessi.
  • La deducibilità di un costo richiede la prova della sua effettività e della sua inerenza all'attività d'impresa; se il giudice di merito accerta il difetto di tali requisiti, la spesa non può essere portata in deduzione.
  • Le censure di legittimità devono colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; è inammissibile il motivo che si fondi su una ricostruzione diversa o su un presupposto non utilizzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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