Sentenza n. 1065/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, prima del giudizio, della sentenza del Tribunale di Bergamo che riconosceva la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno proposto distinti ricorsi per l'ottemperanza della medesima sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a loro disposizione la Carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per gli anni scolastici indicati nei rispettivi titoli giudiziali. I ricorrenti hanno dedotto che l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza, notificata al Ministero, e hanno chiesto l'attuazione del giudicato nonché la rifusione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza virtuale. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato che il gestore del servizio aveva accreditato nei borsellini elettronici dei ricorrenti gli importi dovuti. Il Ministero ha chiesto la compensazione delle spese, sostenendo che la proposizione di distinti ricorsi, patrocinati dal medesimo difensore e relativi alla stessa sentenza, integrasse abuso del processo e indebito frazionamento dell'iniziativa processuale.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva, poiché riguardavano l'esecuzione della medesima sentenza. Avendo accertato che, nelle more del giudizio, l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto al giudicato mediante l'accredito delle somme nella Carta elettronica dei docenti, ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono state regolate secondo il principio di soccombenza virtuale e poste prevalentemente a carico del Ministero, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la notifica dei ricorsi. Il Collegio ha escluso l'abuso del processo e l'indebito frazionamento del credito, ritenendo legittima la scelta di ciascun ricorrente di agire individualmente e non imputabile ai ricorrenti l'eventuale mancata riunione dei distinti giudizi davanti al giudice del lavoro. Le spese sono state liquidate complessivamente in 500 euro oltre accessori, con compensazione della restante parte. La riduzione è stata giustificata sia dal comportamento successivamente collaborativo dell'Amministrazione sia dalla serialità e identità delle posizioni processuali, che consentivano una standardizzazione dell'attività difensiva e una riduzione dell'impegno professionale per ciascun ricorso.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, DM 55/2014
prevede l'adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo
La disposizione è stata richiamata, per analogia, quale criterio di congruità della riduzione delle spese professionali quando più ricorsi presentano identità sostanziale e processuale e sono patrocinati dal medesimo difensore.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giudiziale azionato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse o, come nella decisione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto l'interesse sostanziale all'esecuzione è stato soddisfatto.
- In caso di adempimento dell'amministrazione successivo alla notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio di soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
- La proposizione di distinti ricorsi individuali per l'esecuzione di un medesimo titolo giudiziale da parte di più soggetti non integra di per sé abuso del processo o indebito frazionamento del credito, quando ciascun ricorrente è titolare di una propria posizione sostanziale e processuale.
- La mancata riunione, da parte del giudice che ha pronunciato il titolo esecutivo, di controversie analoghe non è imputabile ai ricorrenti e non giustifica, per questo solo motivo, la compensazione delle spese del successivo giudizio di ottemperanza.
- Quando più ricorsi presentano posizioni sostanziali e processuali identiche e sono patrocinati dal medesimo difensore, la liquidazione delle spese può essere proporzionalmente ridotta in considerazione della standardizzazione dell'attività professionale e della diminuzione dell'impegno necessario per ciascun giudizio.
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