Sentenza n. 4370/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza della Sentenza n. 188/2025 pubbl. il 07/05/2025 RG n. 1218/2023 del Tribunale di Como (Sez. Lavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 188/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 188/2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 maggio 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente ex art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24 e condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta per tali annualità e a corrispondere i relativi importi. Ha dedotto il mancato adempimento del giudicato e chiesto che fossero adottati gli atti necessari alla sua integrale esecuzione. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del giudicato e ordinando al Ministero di darvi integrale esecuzione entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha rilevato che il passaggio in giudicato era documentalmente provato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che la pretesa era adeguatamente documentata; inoltre, l'Amministrazione non aveva contestato la mancata ottemperanza. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
il giudice ordinario ha accertato il diritto di parte ricorrente a ottenere la “carta docente” di cui all'art. 1 comma 121 l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24 e, per l'effetto, ha condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente la carta docente per i suddetti anni e a corrispondere i relativi importi.
La disposizione è il fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire, per le annualità scolastiche dal 2018/19 al 2023/24.
art. 14 d.l. 669/1996
È stato altresì rispettato il termine dilatorio, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 di centoventi giorni (intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso).
L'azione esecutiva è stata ritenuta procedibile perché tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e quella del ricorso in ottemperanza era decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
art. 112 c.p.a.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La tutela in ottemperanza è stata accordata per ottenere l'esecuzione integrale del giudicato, comprovato come definitivo, a fronte dell'inadempimento dell'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta, la cui attività è attivata dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere e deve essere svolta entro il successivo termine stabilito.
Massime di principio
- Quando è documentalmente provato il passaggio in giudicato della pronuncia e il ricorrente documenta la pretesa esecutiva, l'Amministrazione non contesta l'inadempimento e risulta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è fondato e l'Amministrazione deve essere condannata all'integrale esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia, prevedendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
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