Cassazione Penale, Sentenza n. 28826/2026 del 29/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo presentata da una società cessionaria di crediti derivanti da due contratti di leasing relativi a un immobile e a una cisterna criogenica, crediti vantati nei confronti di una società confiscata per condanna definitiva per intestazione fittizia di quote societarie finalizzata ad agevolare un clan camorristico. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione dopo che il G.i.p. aveva escluso l'ammissione al passivo per intervenuta prescrizione e per mancata prova della buona fede del creditore. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) vizio di motivazione per omessa considerazione del fatto che essa non era l'originaria concedente del leasing, ma una mera cessionaria in blocco per effetto di disposizione autoritativa di Banca d'Italia, con conseguente impossibilità di verificare la condotta della dante causa; 2) violazione della disciplina antimafia e bancaria, sostenendo che il trasferimento autoritativo ex artt. 46, 47 e 58 T.U.B. e la normativa sulla gestione delle crisi bancarie dovessero incidere sul requisito della buona fede, perché la società veicolo non aveva avuto accesso alla documentazione istruttoria originaria; 3) vizio per mancata assunzione di prove decisive sulla prescrizione, invocando atti interruttivi e sostenendo l'applicabilità del termine decennale di prescrizione ai crediti da leasing.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbito il terzo. Ha affermato che, in materia di ammissione al passivo in procedura di confisca, il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica del cedente e deve sopportare le caratteristiche genetiche del credito, che non può diventare ammissibile se era originariamente privo del requisito della buona fede in capo al creditore originario. Il carattere autoritativo della cessione non altera questa regola, perché incide solo sulla posizione del cessionario e non sulla verifica della buona fede del dante causa. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che la questione restasse assorbita dal rigetto delle censure sulla buona fede, poiché chi non può essere ammesso al passivo non ha interesse a contestare la prescrizione del credito nella relativa procedura. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 46 e 47 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura autoritativa del trasferimento dei rapporti bancari alla società veicolo; la Corte li considera irrilevanti a modificare i requisiti genetici del credito ai fini dell'ammissione al passivo.
art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
invocato per qualificare il trasferimento come cessione aggregata; la Corte afferma che tale cessione non trasforma un credito originariamente non ammissibile in un credito ammissibile.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato in tema di tutela dei crediti nella procedura di confisca; la Corte applica i principi elaborati dalle Sezioni Unite sul requisito della buona fede del creditore originario e del cessionario.
d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della risoluzione delle crisi bancarie; la Corte non ne ravvisa effetti derogatori rispetto alla disciplina dell'ammissione dei crediti nelle procedure di confisca.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
richiamato dal Procuratore generale insieme all'art. 52 del codice antimafia quale base della tutela del cessionario che agisce per l'ammissione del credito in presenza di sequestro/confisca.
art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato dal Procuratore generale per la disciplina dell'accertamento dei crediti nella procedura di prevenzione/confisca; la Corte lo collega al principio per cui il cessionario deve provare la buona fede originaria del credito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
menzionato per la sintetica enunciazione dei motivi di ricorso.
art. 702-bis cod. proc. civ.
richiamato dalla ricorrente come atto interruttivo e come iniziativa giudiziale rilevante ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo relativo a beni confiscati, il cessionario del credito subentra nella posizione del cedente e deve dimostrare non solo la propria buona fede, ma anche che il credito era originariamente assistito dal requisito della buona fede in capo al creditore dante causa.
- La cessione del credito, anche se avvenuta in modo autoritativo o nell'ambito di operazioni di gestione di crisi bancaria, non modifica la struttura genetica del credito e non ne sana l'originaria non ammissibilità al passivo derivante dalla mancanza di buona fede del creditore originario.
- Il carattere autoritativo del trasferimento non costituisce, di per sé, una deroga ai principi che regolano l'ammissione dei crediti nelle procedure di confisca, in mancanza di una specifica base normativa che consenta di attribuire al credito una tutela più ampia di quella spettante al cedente.
- La censura di difetto di motivazione non può essere utilizzata per contestare una questione che è essenzialmente giuridica, dovendosi in tal caso verificare la correttezza in diritto della soluzione adottata dal giudice di merito.
- Quando la questione principale sulla ammissibilità del credito è risolta negativamente per difetto originario di buona fede, la contestazione sulla prescrizione del credito resta assorbita, perché il creditore non ha interesse a ottenere l'ammissione di un credito comunque non ammissibile.
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