Sentenza n. 6013/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 566 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Umbria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio asseritamente serbato sulla conclusione del procedimento relativo a una DIA e agli accertamenti tecnici in materia sismica
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria dell'immobile aveva presentato nel 2001 una DIA per lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo. Il Comune aveva successivamente avviato un procedimento di annullamento in autotutela, contestando la titolarità della proprietà e difformità dei lavori, e nel 2011 aveva ordinato la demolizione delle opere, dichiarando inefficace una DIA in sanatoria. Tali atti erano stati annullati dal Consiglio di Stato nel 2017, con obbligo per l'amministrazione di procedere a una nuova misurazione del massetto in contraddittorio. Nel 2024 gli interessati hanno proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo la conclusione del procedimento avviato con la DIA del 2001 e lamentando che Comune e Regione non avessero definito la vicenda né comunicato gli esiti degli accertamenti tecnici. In appello hanno dedotto: l'erroneità della sentenza di primo grado per non avere considerato che il ricorso mirava anche all'adempimento della sentenza del Consiglio di Stato del 2017; la violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e informazione per la mancata comunicazione dei risultati delle misurazioni; e l'erroneità dell'esclusione della legittimazione passiva della Regione, competente per la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. In via preliminare ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione Umbria, poiché la controversia coinvolgeva funzioni regionali di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica e perché la Regione aveva concretamente svolto gli accertamenti richiesti dalla precedente sentenza. Ha tuttavia delimitato l'oggetto del giudizio al petitum formulato in primo grado, consistente nella richiesta di conclusione del procedimento relativo alla DIA, e non nell'adempimento dell'obbligo di effettuare e comunicare gli accertamenti tecnici imposto dalla sentenza del 2017. Le censure dirette a far valere quest'ultimo obbligo sono state dichiarate inammissibili perché introducevano domande e documenti nuovi in appello, in violazione dell'art. 104 c.p.a. Quanto alla richiesta di conclusione del procedimento relativo alla DIA, il Collegio l'ha ritenuta infondata: la DIA, diversamente da un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un provvedimento espresso, costituisce un titolo abilitativo autonomo e non avvia un nuovo procedimento, salvo l'esercizio dei poteri inibitori o interdittivi dell'amministrazione. L'annullamento dell'atto che aveva impedito l'efficacia della DIA in sanatoria aveva quindi fatto riemergere gli effetti della DIA originaria, senza necessità di un ulteriore atto conclusivo. In ogni caso, la Regione aveva adempiuto all'obbligo istruttorio imposto nel 2017: dopo il sopralluogo e le misurazioni in contraddittorio aveva accertato violazioni dell'art. 52 d.P.R. 380/2001, trasmettendo gli atti alla Procura e comunicando gli esiti agli interessati. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
Nel giudizio di appello non è possibile introdurre nuove domande
Il giudizio d'appello amministrativo è una revisio prioris instantiae e non consente la proposizione di domande nuove, né l'introduzione di nuovi documenti funzionali a tali domande, salvo i limiti previsti dalla legge.
art. 52 d.P.R. 380/2001
La Regione ha ritenuto violata la disciplina sulle costruzioni in zone sismiche per l'esecuzione dei lavori senza preventiva verifica di sicurezza degli elementi strutturali e senza denuncia dei lavori.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dagli appellanti in relazione agli obblighi di trasparenza, partecipazione e informazione procedimentale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato nei limiti precisati dal giudice.
Massime di principio
- La domanda proposta nel giudizio avverso il silenzio deve essere individuata sulla base del petitum formulato in primo grado; in appello non è possibile trasformarla in una domanda diretta a ottenere l’adempimento di un diverso obbligo derivante da una precedente sentenza, se tale obbligo non era stato dedotto originariamente.
- Il giudizio di appello amministrativo è una revisio prioris instantiae e non un nuovo giudizio; è pertanto inammissibile la proposizione di domande nuove e la produzione di documenti nuovi collegati a tali domande, in violazione dell’art. 104 c.p.a.
- La DIA costituisce un titolo abilitativo autonomo e non determina l’avvio di un procedimento amministrativo destinato necessariamente a concludersi con un provvedimento espresso, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione dei poteri inibitori o interdittivi.
- L’annullamento del provvedimento amministrativo che aveva impedito l’efficacia della DIA comporta il ripristino degli effetti del titolo abilitativo originario, senza necessità di un ulteriore atto amministrativo conclusivo.
- Quando una precedente sentenza impone all’amministrazione specifici accertamenti tecnici, l’obbligo può ritenersi adempiuto mediante lo svolgimento delle verifiche in contraddittorio e la comunicazione degli esiti agli interessati.
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