Cassazione Civile, Ordinanza n. 06731/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi indicati in motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto una maggiore imposta di registro su finanziamenti concessi dai soci a una società e successivamente espressamente enunciati in un atto di cessione di quote del 15 novembre 2018. La contribuente aveva ottenuto solo parziale accoglimento in primo grado, ma la corte tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato il suo. In cassazione la società ha dedotto due censure: con la prima ha denunciato la violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la tassazione per enunciazione richiede l'identità delle parti tra atto enunciante e atto enunciato, identità che nel caso mancava perché la società finanziata non sarebbe stata parte dell'atto di cessione quote; con la seconda ha lamentato la violazione dell'art. 40 d.P.R. 131/1986, sostenendo che, trattandosi di operazioni rientranti nell'ambito IVA, avrebbe dovuto applicarsi l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini dell'enunciazione rileva il coinvolgimento dei soggetti nei due atti, non la loro qualifica civilistica di parte contrattuale, e che la società ceduta era intervenuta nell'atto tramite i propri amministratori; ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che la corte di merito non aveva accertato la natura dei soggetti finanziatori, l'attività svolta e l'onerosità o meno dei finanziamenti, accertamenti necessari per stabilire se le operazioni fossero imponibili IVA e quindi sottratte all'imposta proporzionale di registro in base al principio di alternatività.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
ai fini della tassazione per enunciazione l'identità soggettiva va intesa in senso sostanziale: non conta la parte contrattuale in senso civilistico, ma il soggetto che ha partecipato o è intervenuto nei due atti
art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
norma richiamata come base della tassazione applicata all'atto enunciato
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
invocato per il principio di alternatività con l'IVA, che impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro agli atti assoggettabili a IVA
d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati per verificare se i finanziamenti fossero riconducibili ad operazioni imponibili IVA in relazione alla natura dei soggetti e dell'attività esercitata
d.P.R. n. 633 del 1972
i prestiti di denaro sono ricompresi tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA quando assumono natura di operazioni di finanziamento
Direttiva U.E. 2006/112
una prestazione di servizi è onerosa solo se vi è rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni e nesso diretto tra servizio reso e corrispettivo
CGUE, 24 febbraio 2022, causa C-605/20
Suzlon Wind Energy Portugal
richiamata per il criterio del nesso diretto tra prestazione e controvalore ai fini dell'onerosità IVA
CGUE, 16 settembre 2021, causa C-21/20
Balgarska Natsionalna Televizia
richiamata per il medesimo criterio sull'onerosità della prestazione
Cass. n. 3841/23
richiamata a sostegno dell'interpretazione sostanziale del requisito di identità delle parti nell'art. 22
Cass. n. 22997/24
richiamata per affermare che il termine "parti" nell'art. 22 va inteso in senso atecnico e sostanziale, e per escludere l'estensione della regola ai finanziamenti non onerosi
Cass., sez. un., n. 14432/23
richiamata per la lettura ampia e sostanziale del requisito di identità soggettiva in chiave antielusiva
Cass. n. 4577/90
richiamata per il principio secondo cui le operazioni di finanziamento astrattamente soggette a IVA non scontano l'imposta proporzionale di registro
Cass. n. 9403/07
richiamata per il medesimo principio di alternatività IVA/registro
Cass. n. 24268/15
richiamata per il medesimo principio di alternatività IVA/registro
Cass. n. 29385/19
richiamata per il medesimo principio di alternatività IVA/registro
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro per enunciazione, il requisito dell'identità delle parti va letto in senso sostanziale e atecnico: è sufficiente che i soggetti dell'atto enunciato siano coinvolti o intervengano anche con una veste diversa da quella di parte contrattuale nell'atto enunciante.
- La finalità antielusiva dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 giustifica una nozione ampia di "parte", purché l'imposizione resti ancorata a soggetti rispetto ai quali si producono gli effetti dell'atto enunciato.
- Nel sistema del principio di alternatività IVA/registro, gli atti e le operazioni che siano, anche solo astrattamente, imponibili IVA non possono essere assoggettati a imposta proporzionale di registro.
- Per stabilire se un finanziamento sia sottratto al registro proporzionale occorre accertare non solo la forma dell'operazione, ma anche la natura dei soggetti, l'attività esercitata e l'eventuale onerosità del finanziamento, poiché l'imponibilità IVA richiede una prestazione di servizi a titolo oneroso con nesso diretto tra prestazione e corrispettivo.
- La mera enunciazione di un finanziamento in un atto successivo non basta, da sola, a definire il regime fiscale dell'operazione se non si accerta previamente la sua riconducibilità all'ambito IVA.
- La motivazione del giudice di merito è viziata quando omette gli accertamenti di fatto indispensabili per verificare la sussumibilità dell'operazione nell'IVA e quindi il corretto trattamento ai fini dell'imposta di registro.
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