Ordinanza n. 2188/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica, con particolare riferimento alla prova di salto in alto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso il 19 gennaio 2026 all’esito delle prove di efficienza fisica del concorso pubblico per l’assunzione di 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguardava, in particolare, le condizioni della superficie di svolgimento della prova di salto in alto, ritenute non adeguatamente sicure a causa dell’umidità della pedana di spinta e delle possibili difficoltà di aderenza delle calzature. Il ricorrente ha prospettato, in sostanza, che le condizioni concrete della prova avessero inciso negativamente sulla prestazione e sulla valutazione di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. A un sommario esame, non risultava smentito che il ricorrente fosse stato posto nelle condizioni di svolgere la prova fisica in condizioni idonee ad assicurare una performance adeguata. Il giudice ha inoltre rilevato che la commissione aveva costantemente informato i concorrenti della necessità di cambiare o asciugare le scarpe per garantire sufficiente aderenza al terreno. Quanto alla pedana di spinta, non risultava che il ricorrente, nei tre tentativi disponibili, avesse contestato l’inadeguatezza delle condizioni di sicurezza per l’umidità della superficie, né che avesse chiesto tra un tentativo e l’altro l’asciugatura o il ripristino della fruibilità della pedana. La domanda cautelare è stata quindi respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto insussistente, a un sommario esame, una sufficiente consistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione delle condizioni materiali di svolgimento di una prova concorsuale richiede elementi idonei a dimostrare che tali condizioni abbiano concretamente compromesso la regolarità o l’attendibilità della prestazione.
- Quando la commissione concorsuale abbia informato i candidati delle modalità necessarie per garantire condizioni adeguate di sicurezza e di esecuzione della prova, l’omessa tempestiva segnalazione da parte del candidato delle specifiche criticità riscontrate può indebolire il fumus della censura proposta in sede cautelare.
- La mancata contestazione, durante i tentativi disponibili, dell’asserita inadeguatezza della superficie di svolgimento e la mancata richiesta di ripristino delle condizioni di sicurezza costituiscono elementi valutabili dal giudice per escludere, in sede cautelare, la probabile illegittimità del giudizio di non idoneità.
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