Cassazione Penale, Sentenza n. 14864/2024 del 10/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva ritenuto non impossibile e non irrilevante la sua collaborazione con la giustizia ai fini del rilascio di un permesso premio. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione: sostiene che il Tribunale si sarebbe basato solo sui capi di imputazione e non sulla lettura integrale delle motivazioni delle sentenze, dalle quali emergerebbe che non esistono spazi per ulteriori accertamenti sull'omicidio Di Fraia (nessun altro concorrente da individuare) e che, quanto all'associazione, nulla avrebbe potuto aggiungere perché detenuto quasi ininterrottamente dal 1998 e perché l'organigramma del clan sarebbe già stato esasustivamente delineato dalle dichiarazioni di tre collaboratori; inoltre rileva che nel processo per l'omicidio egli aveva formulato una chiamata di correo che aveva portato alla condanna di altro concorrente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'accertamento incidentale sull'impossibilità o sull'irrellevanza della collaborazione deve limitarsi ai titoli di reato in espiazione e non riguarda l'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (che è valutazione per il giudizio principale sul beneficio). Il provvedimento impugnato è stato ritenuto motivato: il Tribunale aveva correttamente individuato che nelle sentenze esaminate risultano concorrenti non identificati, e l'identificazione di partecipi è un apporto dichiarativo esigibile in astratto. La Corte ha respinto gli argomenti del ricorrente secondo cui, in concreto, non sussisterebbe più spazio per utili indicazioni (la presenza di altri collaboratori o la lunga detenzione non escludono a priori la possibilità di contributi utili che possano confermare o confutare precedenti dichiarazioni). Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen.
Individua i delitti ostativi e delimita l'ambito di verifica dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione: l'accertamento incidentale deve riferirsi ai soli titoli di reato in espiazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso; qui citato perché il ricorso è stato formulato nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma.
art. 58-ter, comma 1, ord. pen.
Norma richiamata nel ragionamento: la collaborazione effettiva con la giustizia (diversa dall'accertamento incidentale dell'impossibilità) è collegata al patrimonio informativo che consente il superamento di soglie per i benefici; il controllo incidentale non può estendersi a questo profilo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 48717 del 17/09/2019 (Caterino) Rv. 277792
Sottolinea che l'accertamento incidentale sulla collaborazione impossibile non investe la verifica dell'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, che va fatta nel giudizio principale sul beneficio.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 14158 del 19/02/2020 (PG in proc. Minardi) Rv. 279120
Conferma che l'accertamento dell'impossibilità o inesigibilità della collaborazione è circoscritto alle circostanze riferibili alle contestazioni per cui è in esecuzione la pena e non può essere esteso ad ulteriori contenuti informativi.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 51891 del 29/10/2019 (PG in proc. Filipone) Rv. 278480
Ulteriore conferma del principio di limitazione dell'accertamento incidentale ai soli titoli di reato in espiazione e della distinzione rispetto alla collaborazione effettiva.
Massime di principio
- L'accertamento incidentale sull'impossibilità o irrilevanza della collaborazione si limita ai fatti e titoli di reato per cui il soggetto è in esecuzione: non è il luogo per valutare l'assenza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, che va valutata nel giudizio principale sul beneficio.
- La possibilità di identificare concorrenti non ancora individuati, o di contribuire alla ricostruzione dell'organigramma di un'associazione criminale, costituisce in astratto un apporto esigibile e può rendere la collaborazione possibile anche se altri collaboratori hanno già fornito dichiarazioni.
- La lunga detenzione del proponente non esclude automaticamente la possibilità di apportare informazioni utili sul periodo in cui era attivo: ciò spetta all'autorità giudiziaria valutare l'utilità concreta delle dichiarazioni.
- Per contrastare l'accertamento di esigibilità della collaborazione il ricorrente deve dimostrare concretamente l'assenza di qualsiasi spazio informativo residuo riferibile ai titoli di reato in espiazione; mere affermazioni circa precedenti collaborazioni o la detenzione prolungata sono generalmente insufficienti.
- Chi propone ricorso che venga rigettato può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), pertanto valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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