Cassazione Penale, Sentenza n. 10601/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 21/06/2022 con la quale la Corte d'appello di Ancona, su istanza del pubblico ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Ancona del 21/09/2010 (irrevocabile 22/10/2010). La revoca era stata motivata dal sopraggiungere di una successiva condanna (sentenza Corte d'appello Ancona 24/02/2020, irrevocabile 18/02/2021) per reato commesso anteriormente, che cumulata alla prima supera i limiti massimi previsti dall'art. 163 c.p. Il ricorrente sosteneva la violazione degli artt. 167 e 168 c.p. e dell'art. 676 c.p.p., perché la seconda sentenza è divenuta irrevocabile dopo il decorso del termine quinquennale dalla irrevocabilità della prima pronuncia, e dunque non sarebbe potuta intervenire la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di cumulo/continuazione delle pene, il limite massimo per la concessione della sospensione condizionale di cui all'art. 163 c.p. va riferito all'entità complessiva della pena risultante dalla sentenza che unisce le pene (anche se emessa successivamente), e pertanto la prima sospensione doveva comunque essere revocata perché sussisteva la causa ostativa. Ha quindi confermato la legittimità della revoca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
La norma è stata invocata come fondamento della revoca della sospensione condizionale per il sopraggiungere di una condanna che, cumulata a quella precedente, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.; la Corte ha ritenuto applicabile la norma nel caso di condanna successiva per delitto anteriormente commesso.
art. 163 cod. pen.
Il limite massimo di pena per la concessione della sospensione condizionale va determinato con riguardo alla entità complessiva della pena risultante dal cumulo/continuazione delle condanne; se la pena complessiva supera i limiti dell'art. 163, la sospensione non può valere e deve essere revocata.
art. 167 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata, dal testo della sentenza non emerge che la Corte abbia ritenuto fondata la dedotta violazione; la decisione si è fondata invece sull'applicazione dell'art. 168 e del criterio di cumulo/continuazione ex art. 163.
art. 676 cod. proc. pen.
Richiamato nella impugnazione come vizio procedurale, ma la Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato senza accogliere il motivo fondato su tale norma.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, della somma indicata in dispositivo (euro 3.000) alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 39217 del 12/02/2014 (Sforza)
Orientamento citato e applicato: in caso di concorso di reati o di più episodi di reato continuato giudicati con sentenze successive, la misura massima della pena per l'art. 163 c.p. deve riferirsi alla pena complessiva risultante dalla sentenza di condanna (le pene concorrenti vanno considerate come pena unica), per cui il beneficio della sospensione non può essere limitato a singole pronunce quando la pena complessiva supera il limite.
Massime di principio
- La verifica del limite previsto dall'art. 163 c.p. per la sospensione condizionale va fatta sulla pena complessiva risultante dal cumulo o dalla continuazione: se la pena complessiva supera il limite, la sospensione non può reggere e deve essere revocata.
- Una condanna sopravvenuta che riguarda reati commessi anteriormente può determinare la revoca della sospensione della pena già concessa, anche se la pronuncia sopravvenuta è intervenuta successivamente, quando il cumulo delle pene determina il superamento dei limiti di legge.
- Il decorso del termine quinquennale dalla irrevocabilità della prima sentenza non è, di per sé, un ostacolo insormontabile alla revoca se la situazione di cumulo/continuazione fa venir meno i presupposti per il beneficio.
- Nelle impugnazioni è essenziale dimostrare concretamente la violazione di norme applicabili; la mera eccezione del decorso del termine quinquennale non è sufficiente se sussistono ragioni oggettive di revoca (es. superamento del limite di pena).
- In caso di decisioni favorevoli al PM in sede di esecuzione (revoca della sospensione), il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- La giurisprudenza consolidata considera la disciplina del cumulo/continuazione determinante per gli effetti dei benefici penali: occorre valutare sempre la pena effettiva complessiva risultante dalle sentenze aggregate.
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