Cassazione Penale, Ordinanza n. 24943/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 24/11/2025. I motivi dedotti erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e, più in generale, al giudizio di responsabilità per il reato contestato, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse erronea; (2) mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità, e che comunque la motivazione di merito era congrua e corroborata dalle dichiarazioni di un vicino rese a sommarie informazioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato in assenza di elementi di resipiscenza, emenda o concreto impegno risarcitorio o conciliativo nei confronti della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove, oltre che manifestamente infondato, e il secondo motivo non consentito e manifestamente infondato per l'adeguatezza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge nel contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o altre proposizioni contenute nel provvedimento; non consente una rivalutazione del fatto o delle prove secondo criteri diversi da quelli del giudice di merito.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione del fatto.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e dia conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi, compresi i riscontri a una prova dichiarativa.
- Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è configurabile solo quando la motivazione presenti un effettivo contrasto logico con massime di अनुभवienza o con le proposizioni interne alla sentenza, non già quando la parte proponga una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento a pochi elementi decisivi, quali l'assenza di resipiscenza, di volontà di emenda o di un concreto comportamento risarcitorio o conciliativo.
Come è indicizzato
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