Cassazione Penale, Sentenza n. 33661/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rideterminazione della pena per vincolo di continuazione articolando due censure: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 671 c.p.p. per non aver dettagliato e motivato distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite nel calcolo della pena complessiva; 2) omessa decisione su una istanza di riconoscimento della continuazione con una terza sentenza, deducendo omissione di pronuncia e lesione dei diritti difensivi
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in entrambi i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione adeguata perché il giudice dell'esecuzione ha fatto espresso rinvio al calcolo dettagliato effettuato dal giudice della cognizione (sentenza 30/06/2021) e ha motivato separatamente l'aumento relativo alla seconda sentenza (26/10/2012) sulla base della gravità del fatto, della continuità e della personalità del condannato; inoltre il ricorrente non aveva contestato nel merito i singoli calcoli. Sul secondo motivo la Corte ha accertato, dall'esame dei verbali, che non era stata formulata alcuna istanza verbale o memoria che chiedesse la continuazione con la terza sentenza: era stato solamente depositato il testo di una sentenza e non risultava verbalizzata alcuna richiesta o motivazione; pertanto non vi è stata omissione di pronuncia e il giudice dell'esecuzione non ha errato nel non decidere su una istanza mai formalmente proposta. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione dell'ordinanza di rideterminazione della pena; la Corte ha ritenuto assolto tale obbligo anche tramite rinvio al calcolo dettagliato effettuato dal giudice della cognizione se non contestato
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per calcolare gli aumenti per i reati satellite; la Corte ha richiamato la necessità di motivare gli aumenti secondo i criteri di gravità e circostanze
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269
Principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la Corte ha ritenuto che il principio è stato rispettato quando il giudice dell'esecuzione rinvia al calcolo motivato e non contestato del giudice della cognizione
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019 e giurisprudenza correlata
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261
Richiamate per il principio che il giudice dell'esecuzione può autonomamente scorporare reati e operare aumenti anche sui reati già unificati dal giudice della cognizione, con il limite di non superare le pene inflitte dal giudice della cognizione
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione per la rideterminazione della pena in caso di continuazione il giudice deve indicare la pena base e motivare gli aumenti; tale obbligo può essere assolto anche tramite rinvio motivato al calcolo dettagliato già effettuato dal giudice della cognizione, se detto calcolo non è stato contestato
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità per scorporare reati e ricalcolare autonomamente gli aumenti per i reati satellite, pur avendo il limite di non aumentare oltre le pene già irrevocabilmente inflitte dal giudice della cognizione (ma può ridurne l'entità se giustificato)
- Nel procedimento di esecuzione le parti possono proporre nuove richieste durante l'udienza, ma tali richieste devono essere effettivamente formulate e verbalizzate (o presentate per iscritto) affinché il giudice sia tenuto a decidere; il mero deposito di una sentenza non equivale automaticamente a una formale istanza di riconoscimento della continuazione
- Se il calcolo dei singoli aumenti è esposto e non è stato efficacemente contestato dal condannato, il giudice dell'esecuzione può conformarsi alla valutazione del giudice della cognizione e rimandare al relativo atto motivato
- In caso di dubbio sull'omissione di pronunciamento su una richiesta, l'esame dei verbali è decisivo: l'assenza di una istanza verbalizzata esonera il giudice dall'obbligo di motivare una decisione su quella richiesta
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