Cassazione Penale, Sentenza n. 24887/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Faranda impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale deducendo: (i) violazione dell'art. 16, comma 2, d.l. n. 228/2021 e difetto di motivazione per la celebrazione dell'udienza d'appello in camera di consiglio non partecipata nonostante il decreto di citazione indicasse udienza pubblica, mancata traduzione del detenuto o mancato ricorso a videoconferenza e impedimento alla discussione orale; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 337 c.p., sostenendo che si trattò di mera resistenza passiva (proteste per essere visitato dal medico) e quindi mancanza del dolo; (iii) errori nel trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis, 99 e 133 c.p.): mancata indicazione del calcolo della pena, rifiuto delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva senza adeguata motivazione, valorizzando negativamente il diritto a rendere dichiarazioni; (iv) estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. trattandosi di fatto commesso il 5 gennaio 2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo processuale: la celebrazione in camera di consiglio era conforme alla disciplina emergenziale vigente (art. 23-bis e proroghe) e l'udienza del 22/02/2022 rientrava nella regolamentazione applicabile; la notifica del decreto di citazione era regolare e non risultò alcuna istanza di traduzione o richiesta di partecipazione orale da parte dell'imputato o del difensore, né fu allegato un concreto pregiudizio. Sul merito, la Corte ha confermato la valutazione probatoria della Corte d'appello (e del Tribunale) che ha ritenuto provata la reazione violenta, minacciosa e il dolo tipico del reato di resistenza a pubblico ufficiale; dunque è infondato il profilo della mera resistenza passiva. Quanto alle questioni di pena, la Corte ha ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva, motivando l'aumento della pena in relazione alla personalità dell'imputato e ai precedenti specifici; anche l'eccezione di prescrizione è stata respinta. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (art. 16, comma 2)
Gli interventi prorogano e chiariscono la vigenza delle disposizioni emergenziali che regolano lo svolgimento delle udienze in camera di consiglio per i procedimenti d'appello; l'esclusione dell'applicazione in una specifica finestra temporale non riguardava l'udienza del 22/02/2022, perciò la trattazione scritta risultava legittima.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23-bis), conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Prevede che, salvo richiesta di discussione orale da parte delle parti o manifestazione di volontà di comparire dell'imputato, la corte di appello decida in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori; in regime emergenziale tale modalità non determina automaticamente nullità se la parte non ha chiesto contraddittorio orale.
decreto-legge 16 ottobre 2020, n. 149 (art. 23, comma 2)
Rilevato come richiamo normativo alla disciplinazione che ha consentito decisioni in camera di consiglio in specifiche condizioni di emergenza sanitaria.
codice di procedura penale (art. 601, comma 6)
Il requisito dell'avviso contenuto nel decreto di citazione per la validità della notificazione non richiede, secondo la giurisprudenza citata, l'espressa menzione della celebrazione del giudizio in forma camerale ai fini della nullità.
codice penale (art. 337) - resistenza a pubblico ufficiale
La Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico e l'elemento materiale della resistenza in ragione di condotte violente e minacciose, escludendo la qualificazione come mera protesta o resistenza passiva.
codice penale (artt. 62-bis, 99, 133)
Art. 62-bis (circostanze aggravanti o attenuanti specifiche), art. 99 (reiterazione e recidiva e conseguente aumento della pena), art. 133 (determinazione della pena): la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa della personalità dell'imputato e l'applicazione dell'aumento per recidiva, con motivazione sufficiente.
codice penale (art. 157) - prescrizione
L'eccezione di prescrizione relativa al fatto del 5/1/2012 è stata ritenuta infondata perché non adeguatamente dimostrata o perché interruttori/termine utile sono stati valutati diversamente; la pronuncia non ha accolto l'estinzione per prescrizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010)
Principio secondo cui la mancata traduzione del detenuto, se richiesta, determina nullità assoluta; nella fattispecie tuttavia la traduzione non era stata richiesta e non risultavano eccezioni rilevate in sede di merito.
Sezione 6, n. 14728 del 31/03/2022 (Perciballi)
Conferma il principio che, nel periodo emergenziale, l'omessa indicazione nel decreto di citazione della natura camerale della trattazione non costituisce causa di nullità del decreto stesso.
Massime di principio
- In regime di norme emergenziali (es. art. 23-bis d.l. n.137/2020 e proroghe) la Corte d'appello può decidere in camera di consiglio senza intervento delle parti se queste non richiedono espressamente la discussione orale; l'assenza di un avviso specifico nel decreto di citazione non comporta automaticamente nullità.
- La mancata traduzione del detenuto comporta nullità solo se la traduzione fosse stata richiesta: se l'imputato o il difensore non chiedono la presenza o non sollevano eccezioni, si configura implicitamente una rinuncia che rende regolare la decisione cartolare.
- Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) la qualificazione come resistenza attiva o mera protesta dipende dalla valutazione della condotta materiale e delle prove: strattonamenti, minacce e reazioni violente configurano il dolo necessario e giustificano la condanna.
- Nella determinazione della pena, la Corte può negare le attenuanti generiche e applicare l'aumento per recidiva quando ricorrono precedenti specifici e una motivazione adeguata che evidenzi la pericolosità sociale continuativa; è però necessario che la motivazione non sia meramente apodittica.
- L'eccezione di prescrizione richiede una puntuale dimostrazione del decorso del termine e dell'assenza di cause interruttive: l'affermazione generica della prescrizione senza calcoli precisi è destinata a essere respinta.
- La difesa deve tempestivamente sollevare davanti al giudice del merito le questioni procedurali (es. mancata traduzione, richiesta di videoconferenza, istanza di trattazione orale) per non incorrere in decadenza o rinuncia implicita.
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