Cassazione Penale, Sentenza n. 20791/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di estorsione, sostenendo che la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell'escussione della persona offesa Giampiero Martini, la quale, pur essendo stata citata in primo grado e non avendo reso dichiarazioni allora, nella memoria depositata in udienza avrebbe sminuito le proprie accuse. Berni deduceva che l'audizione ora non più subordinata al consenso di Martini fosse prova decisiva e che la Corte di cassazione avesse travisato o omesso il corretto esame di tale motivo, commettendo un errore di fatto nell'interpretare la ritrattazione e nel valutare l'incidenza delle intercettazioni a supporto della richiesta di rinnovazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che le censure prospettate non rientrassero nell'ambito dell'art. 625-bis c.p.p., poiché non si tratta di un errore percettivo ma di una valutazione di merito (errore di giudizio) non sindacabile con il rimedio straordinario. Inoltre la Corte ha ritenuto che la Sesta sezione avesse fornito motivazione congrua: la frase nella memoria della persona offesa non aveva significato univoco e non era evidentemente una ritrattazione decisiva; la difesa non aveva illustrato le ricadute probatorie concrete dell'escussione richiesta e la Corte d'appello aveva correttamente respinto l'istanza ex art. 603 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3000.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Limita il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto alle ipotesi di errore percettivo della decisione; non è applicabile per contestare valutazioni di merito o travisamenti del fatto che siano, invece, errori di giudizio.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'attività istruttoria e l'escussione di testi; lascia ampi spazi di discrezionalità al giudicante e richiede che la parte chiedente specifichi le ricadute probatorie concrete per giustificare l'ammissione della prova richiesta.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammesso solo per errori percettivi evidenti della decisione; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o il ragionamento giuridico del giudice di legittimità.
- Per ottenere la rinnovazione dell'escussione di una persona offesa (art. 603 c.p.p.) è necessario dimostrare non solo una possibile contraddizione o attenuazione nei suoi precedenti atti, ma anche spiegare concretamente in che modo l'audizione inciderebbe sul quadro probatorio a sostegno dell'accusa o della difesa.
- Una memoria o dichiarazione della persona offesa che non abbia contenuto univoco o chiaro di ritrattazione difficilmente giustifica, da sola, la rinnovazione probatoria: il richiedente deve indicare il nesso probatorio determinante tra la nuova escussione e l'esito del giudizio.
- Le doglianze che si sostanziano in accuse di travisamento dei fatti o di errata valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili con il rimedio straordinario e vanno proposte nei gradi di impugnazione ordinari o con gli specifici mezzi processuali previsti per questioni di fatto/valutazione della prova.
- Se si vuole contestare la mancata valutazione di elementi probatori, occorre mostrare che si tratta di omissioni percettive (es. omissione di un dato palese e oggettivo) e non di divergenze interpretative o di valutazione; altrimenti la censura sarà qualificata come errore di giudizio.
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