Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/02/2017 n. 305 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso per revocazione - Errore di fatto risultante dagli atti di causa - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza d'appello invocando l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 64 del d.lgs. 546/1992. In particolare, ha sostenuto che la sentenza si fosse fondata su una rappresentazione erronea e incontrovertibile dei fatti riguardanti gli interessi passivi non riconosciuti e il riaddebito dei costi, ritenendo tali circostanze oggettivamente accertate e non controverse.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato. I giudici hanno rilevato che la questione sugli interessi passivi e sui maggiori ricavi non costituiva un errore percettivo su un fatto pacifico, ma era stata espressamente esaminata e valutata sia dal giudice di primo grado sia da quello d'appello, con esito sfavorevole alla contribuente. Poiché la revocazione non può essere utilizzata per contestare la valutazione giuridica o probatoria compiuta nella sentenza, la contribuente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione nei termini ordinari.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, codice di procedura civile

    La sentenza può essere revocata per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    L'errore revocatorio ricorre soltanto quando il giudice abbia supposto l'esistenza di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che quel fatto non sia stato oggetto di valutazione e decisione.

  • Art. 64, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiama i casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. per le sentenze tributarie.

    Nel processo tributario, la revocazione per errore di fatto è ammessa entro i limiti propri dell'istituto civilistico e non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito o sulla valutazione delle prove.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per un errore percettivo evidente e oggettivo risultante dagli atti, non per contestare l'interpretazione delle norme o la valutazione delle prove.
  • Se il giudice ha esaminato e deciso espressamente una determinata circostanza, anche qualora la decisione sia ritenuta errata, non sussiste errore revocatorio.
  • Quando si contesta il modo in cui il giudice ha qualificato o valutato fatti e documenti, il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione, da proporre nei termini di legge.
  • La qualificazione di un fatto come incontrovertibile da parte del contribuente non è sufficiente: occorre dimostrare che il giudice lo abbia completamente travisato o ignorato, senza averlo previamente esaminato.
  • La revocazione non può essere utilizzata come mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito della controversia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.