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Sentenza

Sentenza del 11/02/2019 n. 1977 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n.186 /2019 ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - ATTIVITÀ -Affidamento del servizio a RTI - Requisito dell'iscrizione all'albo - Necessità per i soli soggetti che esercitano attività di accertamento e riscossione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il requisito di legittimazione derivante dall'iscrizione all'albo deve essere posseduto esclusivamente dai soggetti che svolgono effettivamente le attività di accertamento e riscossione. Non è invece necessario che tale requisito sia posseduto anche dagli altri componenti dell'RTI quando questi svolgono soltanto attività accessorie o strumentali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'affidamento, da parte di un ente locale, del servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di tipo verticale. In particolare, si discuteva se il requisito dell'iscrizione nell'apposito albo dovesse essere posseduto da tutte le imprese componenti il raggruppamento oppure soltanto da quelle concretamente incaricate delle attività di accertamento e riscossione.

Norme richiamate

  • Normativa sull'albo dei soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione dei tributi degli enti locali

    L'iscrizione all'albo costituisce un requisito di legittimazione per chi esercita direttamente le attività riservate di accertamento e riscossione, ma non deve necessariamente essere posseduta dalle imprese del RTI incaricate esclusivamente di attività accessorie.

Massime di principio

  • In un RTI verticale, i requisiti di abilitazione professionale o iscrizione a un albo devono essere verificati in relazione alle specifiche attività affidate a ciascun componente.
  • L'impresa che svolge direttamente attività riservate deve possedere il requisito abilitativo previsto dalla legge; tale requisito non si estende automaticamente alle imprese incaricate di prestazioni meramente accessorie.
  • La ripartizione delle prestazioni indicata nella gara e nel contratto è determinante per stabilire quali imprese debbano possedere i requisiti speciali.
  • La distinzione tra attività principale riservata e attività strumentali deve essere valutata concretamente, evitando di qualificare come accessorie prestazioni che comportino un effettivo esercizio dei poteri di accertamento o riscossione.

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