Cassazione Civile, Ordinanza n. 15575/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno 2005, richiesta da una società per spese sostenute su un immobile di sua proprietà, concesso in affitto di ramo d'azienda a terzi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; l'Agenzia aveva appellato, ma la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva rigettato l'appello ritenendo le spese strumentali all'attività della società, perché l'immobile era utilizzato sulla base di autorizzazioni richieste dalla società stessa e la stessa si era fatta carico delle spese necessarie a garantirne la funzionalità. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 30 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la strumentalità del bene non poteva essere affermata in astratto, ma andava verificata in concreto con riferimento all'effettiva utilità produttiva per l'attività della società titolare, non per quella del terzo affittuario. La società ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del motivo come diretto a un riesame del fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, ai fini del diritto al rimborso IVA per acquisti di beni e servizi relativi a lavori edili su immobili di proprietà sociale, occorre un nesso oggettivo di inerenza tra l'acquisto e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo IVA, da verificarsi in concreto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare l'erronea applicazione delle norme sostanziali sulla strumentalità del bene e sul rimborso IVA.
art. 40 d.P.R. n. 917/1986
nel testo applicabile ratione temporis
La disposizione sugli immobili delle imprese commerciali non consente di presumere la strumentalità in modo astratto: occorre comunque la prova della funzione strumentale del bene in relazione all'attività dell'azienda.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Il diritto al rimborso dell'IVA assolta per acquisti relativi a lavori su immobili richiede la correlazione tra beni/servizi acquistati e attività esercitata, tramite un rapporto di inerenza concreto.
Cass. civ., 31 maggio 2016, n. 11353
Richiamata per il principio secondo cui deve sussistere un nesso oggettivo e una relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo IVA.
Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4306
Richiamata per precisare che anche per gli immobili che non siano suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni è comunque necessaria la prova della funzione strumentale del bene rispetto all'attività dell'azienda.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso dell'IVA relativa a beni o servizi impiegati su immobili di proprietà dell'impresa, il giudice deve verificare in concreto l'inerenza dell'acquisto all'attività economica del soggetto passivo, e non limitarsi a una qualificazione astratta del bene come strumentale.
- La strumentalità di un immobile appartenente a un'impresa commerciale non può essere affermata solo perché il bene è concesso in locazione o in affitto a terzi o perché richiede autorizzazioni o spese di funzionalità: occorre dimostrare che esso sia effettivamente inserito nel complesso produttivo dell'impresa titolare.
- In tema di IVA, il rapporto di inerenza tra operazioni passive e attività imprenditoriale deve essere provato in modo concreto, con riferimento all'attività effettivamente esercitata o anche solo programmata dal contribuente.
- La deduzione di violazione di legge è ammissibile quando censura la corretta sussunzione dei fatti accertati nella norma, e non quando mira a un mero riesame del fatto in sé.
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