Sentenza del 30/11/2022 n. 35331 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 22618/2014 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (n. 120/18/12 del 4.4.2012) che aveva annullato un avviso di accertamento ICI 2006 relativo a immobile adibito a scuola privata esente. Il Comune deduceva un errore di fatto della Corte di Cassazione nella valutazione della mancata produzione dell'avviso di ricevimento (A/R) della notifica del ricorso in cassazione, sostenendo che l'A/R era invece presente nel fascicolo (rinvenuto successivamente spillato al ricorso), e riproponeva in sede di revocazione i motivi di merito sul riconoscimento dell'esenzione (contestando che l'attività fosse commerciale esclusiva e la prova a carico dell'Istituto).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore di fatto (art. 395 c.p.c., n.4) richiede una falsa percezione della realtà immediatamente e oggettivamente riscontrabile; nel caso concreto non è stato provato in modo certo e immediato che l'A/R fosse presente nel fascicolo al momento della decisione: l'A/R risultava separato dal ricorso e gli elenchi di cancelleria non riportavano la ricevuta come depositata alla data pertinente. La Corte ha dunque escluso che sussistesse un errore revocatorio incontrovertibile e non ha esaminato nel merito le questioni tributarie sostanziali. Non si è pronunciata sulle spese per l'assenza dell'intimato; ha altresì richiamato l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i)
Norma che riconosce l'esenzione ICI per talune istituzioni (es. scuole private). Nel caso la Corte non è entrata nel merito dell'interpretazione della norma perché ha dichiarato inammissibile la revocazione per ragioni processuali.
art. 395 c.p.c., n. 4
Definisce l'errore di fatto revocatorio: occorre una falsa percezione della realtà o la supposizione dell'inesistenza di un fatto positivamente accertato. La Corte ha chiarito che l'errore deve essere immediatamente e oggettivamente riscontrabile senza necessità di indagini ulteriori.
art. 391-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione delle sentenze definitive; richiamata nella logica applicativa al rimedio revocatorio in cassazione, con la necessità che l'errore riguardi un fatto incontestabile.
art. 372 c.p.c.
Prevede modalità di deposito di documenti processuali; la Corte ha sottolineato l'importanza del deposito dell'A/R (ovvero della prova formale della notifica) a pena di perdita della prova della regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Raggruppa i motivi di cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; il Comune lo aveva invocato come motivo di merito, ma la questione non è stata trattata per l'inammissibilità procedurale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (modificato dalla L. n. 228/2012) e art.13 comma 1 bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha richiamato la previsione del versamento di eventuale ulteriore importo a carico della parte ricorrente.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis conv. in L. n.176/2020; D.L. n.228/2021, art.16, comma 1 conv. in L. n.15/2022
Norme che hanno consentito il trattamento del ricorso in Camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica; richiamate per spiegare la modalità di trattazione odierna.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n.4, richiede prova di una discrepanza immediata, oggettiva e incontrovertibile tra la realtà fattuale e quanto affermato nella decisione: non bastano deduzioni probabili o valutazioni che richiedano indagini o argomentazioni.
- La prova della regolare notifica in cassazione (avviso di ricevimento) deve essere depositata tempestivamente secondo le forme previste (es. art. 372 c.p.c.) o evidenziata nelle risultanze di cancelleria; il rinvenimento postumo di un documento nel fascicolo non prova automaticamente che esso fosse presente al momento della decisione.
- Se l'atto di impugnazione e l'A/R sono staccati o non risultano connessi negli elenchi di cancelleria, è difficile ottenere la revocazione per errore di fatto: l'onere probatorio grava sul ricorrente e richiede elementi incontrovertibili che attestino la presenza del documento al tempo della decisione.
- Questioni sostanziali di merito (es. corretta applicazione di norme tributarie) rischiano di non essere esaminate se il procedimento è dichiarato inammissibile per vizi processuali; pertanto, la cura nella gestione formale delle notifiche è fondamentale per preservare il diritto alla decisione nel merito.
- In caso di possibile dispersione di documenti nel fascicolo, occorre documentare con evidenze obiettive (registro di cancelleria, ricevute con data di ricezione, attestazioni formali) la presenza del documento alla data rilevante, evitando affidamenti a rinvenimenti successivi non attestati.
- Quando si assume un errore di fatto derivante da una presunta svista della Corte, la richiesta di revocazione deve presentare elementi che consentano un riscontro immediato senza necessità di approfondimenti interpretativi o probatori complessi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 1393 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 3221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 3225 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 3994 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 5537 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 30 nov 2022Sentenza del 30/11/2022 n. 5538 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →