Cassazione Penale, Sentenza n. 29768/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Le tre imputate erano state condannate nei gradi di merito per avere realizzato, in relazione a un hotel di cui era proprietaria la società di cui erano socie, un abuso edilizio consistente nella chiusura di un balcone con vetrate per creare una veranda e nella chiusura di un'area pertinenziale di circa 130 mq destinata a colazione e somministrazione di bevande. In cassazione hanno proposto ricorso cumulativo con tre motivi. Con il primo hanno contestato la configurabilità del loro concorso nell'abuso edilizio, sostenendo che il volume preesisteva, che i lavori abusivi sarebbero stati già cristallizzati da una precedente ordinanza di demolizione e che la prosecuzione di opere precedenti non avrebbe potuto fondare nuove responsabilità; per una ricorrente hanno invocato il divieto di responsabilità oggettiva, per un'altra l'incertezza sulla data del reato, per la terza l'erroneo riferimento alla sola sottoscrizione della CILA. Con il secondo hanno dedotto l'insussistenza dell'elemento soggettivo, richiamando la buona fede e l'inesigibilità del controllo tecnico da parte del soggetto "laico". Con il terzo hanno eccepito la prescrizione, assumendo che i fatti risalissero al 2019 e che non vi fossero state sospensioni utili del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i ricorsi di due imputate e fondato solo il ricorso della terza. Ha confermato l'impostazione dei giudici di merito quanto all'esistenza di un nuovo abuso edilizio, distinto dalle pregresse opere oggetto di ordinanza di demolizione, e ha affermato che la ripresa dei lavori abusivi integra una condotta autonoma penalmente rilevante. Tuttavia ha rilevato un vizio motivazionale nella parte in cui la responsabilità della terza imputata era stata affermata solo in ragione della sua qualità di socia della s.r.l. proprietaria dell'albergo, criterio ritenuto congetturale e insufficiente perché la mera partecipazione sociale non implica gestione, disponibilità del bene o automatica ascrizione dell'abuso. Per questa ragione la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente alla posizione di tale imputata, affinché la Corte territoriale proceda a una valutazione individualizzata del suo collegamento con il reato. Per le altre due imputate i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001
la realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo, o in difformità da esso, integra il reato contestato; la ripresa dei lavori abusivi su opere già in parte eseguite può costituire un nuovo abuso autonomamente sanzionabile
art. 5 cod. pen.
l'errore sul precetto penale non è ammesso a scriminare la condotta
art. 159 cod. pen.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 opera per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina medesima, secondo i criteri richiamati dalle Sezioni Unite
art. 616 cod. proc. pen.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
d.lgs. n. 150 del 2000
richiamato dalla Corte in relazione al regime dell'improcedibilità sopravvenuta della riforma Cartabia, ma solo in via ipotetica rispetto alla data di maturazione indicata
Massime di principio
- La ripresa o prosecuzione di lavori edilizi abusivi, anche su manufatti già oggetto di precedenti provvedimenti amministrativi, può integrare un autonomo e ulteriore illecito penale, distinto dalle pregresse condotte.
- La responsabilità penale per abuso edilizio non può essere affermata in modo automatico nei confronti del solo socio di una società proprietaria dell'immobile: occorre una verifica individualizzata del concreto contributo, della gestione o della disponibilità del bene.
- La mera qualità di socio attribuisce, di regola, solo diritti societari e non consente di presumere la gestione dell'opera abusiva o la compartecipazione al reato.
- L'elemento soggettivo dell'abuso edilizio può essere desunto da indici sintomatici quali ordini di demolizione, documentazione amministrativa ingannevole, adempimenti solo parziali e contesto complessivo dei lavori.
- In tema di prescrizione, il favor rei opera solo quando vi sia una reale e insuperabile incertezza sulla data di commissione del reato; se l'incertezza è eliminabile attraverso gli elementi probatori e le deduzioni logiche, non si applica una fissazione automatica del termine più favorevole all'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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