Cassazione Penale, Sentenza n. 38826/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanisetta che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva revocato gli arresti domiciliari nei confronti della resistente limitatamente al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ne aveva disposta la scarcerazione per quel titolo, confermando tuttavia la misura custodiale per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il Pubblico Ministero ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà, sostenendo che i giudici della cautela avrebbero errato nel negare l'esistenza del sodalizio (art. 74) con riferimento alla "cellula" capeggiata da Michele Valentino Tomasella, nonostante la ricorrente fosse stabilmente dedita allo spaccio insieme a Tomasella e nonostante la presenza di collegamenti economici e di rifornimento con le altre cellule (Gambino-Sanfilippo e Giardina). Si contestava altresì che i giudici avessero ignorato principi che consentono di configurare il reato associativo nonostante diversità di scopi personali o contrasti economici tra sodali.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente esulassero dai limiti dell'impugnazione in sede di legittimità perché costituivano una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle interpretazioni probatorie operate dal giudice del merito. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva svolto una motivazione logica, lineare e non manifestamente illogica o contraddittoria: aveva riconosciuto una struttura associativa stabile solo nella cellula Gambino-Sanfilippo, mentre per la cellula attribuita a Tomasella (con partecipazione della resistente) aveva individuato comportamenti autonomi e mancata affectio societatis, ritenendo più plausibile l'ipotesi del concorso di persone per alcuni episodi. La Corte ha quindi ribadito il divieto per la Cassazione di riformare la valutazione delle risultanze probatorie quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata, non manifestamente illogica o contraddittoria. Conseguentemente il provvedimento di riesame (revoca degli arresti domiciliari per art.74 e conferma della misura per art.73) è rimasto efficace.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Norma relativa al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; i giudici hanno ritenuto che, nei confronti della resistente, non sussistessero indizi sufficienti di una stabile organizzazione e di affectio societatis nella cellula attribuita a Tomasella
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma relativa ai reati di detenzione e cessione di stupefacenti; il Tribunale del riesame ha ritenuto provati indizi gravi in ordine a tali fatti e ha confermato la misura custodiale per questi titoli
cod. proc. pen. - art. 309
Norma che regola il riesame delle misure cautelari; procedimento utilizzato per impugnare l'ordinanza del GIP e oggetto del controllo compiuto dal Tribunale di Caltanisetta
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015)
Principio richiamato sulla limitazione del sindacato della Corte di Cassazione: essa può censurare la motivazione solo per mancanza, manifesta illogicità, o contraddittorietà su aspetti essenziali; non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove né procedere a nuova lettura del compendio indiziario
Massime di principio
- In sede di ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari è vietato chiedere la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione complessiva delle prove: il sindacato è limitato ai vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e a specifici casi di travisamento della prova (prove inesistenti o risultato di prova obiettivamente diverso dalla realtà).
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessario accertare, anche sul piano indiziario, elementi quali affectio societatis, stabilità dell'organizzazione, divisione di ruoli, capacità di mutuo sostegno e interdipendenza economica: la semplice compresenza in attività di spaccio o rapporti di fornitura non sempre sono sufficienti.
- La distinzione tra una cellula organizzata (struttura stabile) e singoli operatori autonomi si basa su indicatori concreti: canali di approvvigionamento comuni e consolidati, scambio continuativo e mutualità, comportamenti di solidarietà nei momenti di criticità, protocolli operativi condivisi e suddivisione stabile dei compiti.
- Le contestazioni fondate su diversa interpretazione di intercettazioni o su preferenza di taluni passaggi rispetto ad altri rientrano nella valutazione di merito e difficilmente sono ammesse in Cassazione se il giudice di merito ha fornito una lettura coerente e motivata.
- Per aumentare le probabilità di successo in impugnazioni contro decisioni cautelari occorre dimostrare un vizio formale o un errore di diritto o una manifesta contraddittorietà/illogicità nella motivazione, non soltanto proporre una diversa ricostruzione fattuale.
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