Cassazione Penale, Sentenza n. 30884/2025 del 15/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'indulto e/o la declaratoria di estinzione per prescrizione delle pene riportate in due sentenze di condanna del 06/06/2008 (Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso) e del 19/06/2008 (Tribunale di Catania). In subordine ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione. Il Tribunale di Catania ha respinto le richieste rilevando: a) l'esistenza di una successiva condanna a tre anni per un fatto del 01/12/2008 che impone la revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006; b) la sussistenza della recidiva qualificata (reiterata, specifica, infraquinquennale) sulla base di una sentenza del Tribunale di Ragusa del 07/05/2010 divenuta irrevocabile il 27/09/2011, ostativa alla declaratoria di prescrizione; c) l'assenza di omogeneità temporale e materiale per la continuazione. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la sentenza di Ragusa era stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione e quindi non poteva ostare alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto dell'istanza di estinzione per prescrizione della pena relativa alla sentenza del 06/06/2008 (Tribunale di Belpasso, irrevocabile 19/09/2012), ritenendo che il giudice dell'esecuzione non abbia verificato adeguatamente l'effettiva esistenza e validità della sentenza che avrebbe accertato la recidiva qualificata. La decisione deve essere riconsiderata dal Tribunale di Catania, che dovrà accertare prioritariamente se la recidiva qualificata sia stata validamente dichiarata in giudizio. Quanto alla sentenza del 19/06/2008 (irrevocabile 06/10/2015), il ricorso è stato rigettato: la declaratoria di prescrizione è correttamente respinta perché non è ancora decorso interamente il termine prescrizionale, fissato in dieci anni. Pertanto ordine di annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio sulla sola posizione riferita al provvedimento del 06/06/2008; il resto dell'ordinanza è confermato.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen., comma 7
Stabilisce l'imprescrittibilita della pena per i soggetti dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99 commi 2 e 4; applicata dalla Corte con la precisazione che la recidiva, ai fini dell'imprescrittibilita, deve risultare da un accertamento formale in giudizio e non puo essere desunta dal solo certificato penale o da provvedimenti annullati.
art. 99 cod. pen., commi 2 e 4
Definisce le ipotesi di recidiva qualificata che possono avere effetti aggravanti e, in combinato disposto con l'art. 172, impedire l'estinzione della pena per prescrizione quando la recidiva sia stata validamente accertata in giudizio.
legge n. 241/2006, art. 1, comma 3
Prevede la revoca del beneficio dell'indulto nel caso di successiva condanna a determinate pene per fatti commessi in periodo rilevante; il Tribunale di Catania ha ritenuto che una condanna a tre anni per fatto del 01/12/2008 renderebbe inefficace l'indulto per il ricorrente.
Massime di principio
- Per opporsi alla declaratoria di prescrizione sulla base della recidiva qualificata e dell'art. 172 c.p., la recidiva deve essere stata formalmente accertata e dichiarata in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione non puo fondarsi soltanto sul certificato penale o su sentenze poi annullate.
- Se sussistono conflitti documentali (es. certificato penale che riporta una condanna ma la Cassazione ha annullato quella stessa sentenza), il giudice dell'esecuzione deve verificare l'effettiva esistenza ed esecutivita della sentenza prima di dichiarare l'imprescrittibilita della pena.
- L'accertamento della recidiva intervenuto anteriormente alla definitività della sentenza per la quale si invoca la prescrizione può non essere idoneo a impedire l'estinzione della pena, salvo che la recidiva sia stata dichiarata in un giudizio tra la condanna e la maturazione della prescrizione secondo la giurisprudenza consolidata.
- La presenza di una successiva condanna per reato commesso in periodo rilevante puo precludere l'applicazione dell'indulto secondo la normativa vigente; occorre valutare la data del fatto condannato e l'eventuale irrevocabilita della sentenza che ha decretato la nuova condanna.
- Il termine prescrizionale va calcolato con precisione: quando non e ancora decorso interamente il termine di prescrizione (es. dieci anni in taluni casi), la dichiarazione di estinzione per decorso del tempo e respinta.
- In caso di impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, la Cassazione puo annullare limitatamente alle parti motivate da errori di fatto o di diritto e rinviare per nuovo esame, lasciando al giudice di merito la piena valutazione delle prove e della documentazione, nel rispetto dei principi di diritto indicati dalla Corte.
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