Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39042/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della loro condanna per concorso nel reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Si lamentano: 1) l'irregolare acquisizione, nel rito abbreviato, di documenti/trascrizioni di conversazioni introdotte dall'accusa dopo che Spadea aveva reso dichiarazioni spontanee (contestando l'ammissione del P.M. alla prova contraria e sostenendo la nullità degli atti consequenziali); 2) l'inidoneità degli elementi a provare la destinazione allo spaccio della sostanza (per Spadea) e la mancata disponibilità della droga da parte di Procopio, con critica alle intercettazioni introdotte tardivamente; 3) vizi nella determinazione della pena (discrepanza dal minimo edittale e applicazione art.133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo maturato al 22/11/2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tale causa estintiva. Il Collegio ha ritenuto superfluo approfondire le doglianze di merito in ragione dell'intervenuta prescrizione e ha escluso la possibilità di pronunciarsi per assoluzione di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen., non risultando evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorrenza nel reato: la condotta è stata contestata come concorso tra più soggetti nella detenzione con finalità di spaccio

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90

    Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità ai sensi di questa disposizione

  • art. 416 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla nullità/validità degli atti; la censura riguarda la regolarità della formazione del materiale probatorio

  • art. 454, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento a profili di nullità e motivazione del giudizio di merito

  • art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede limiti all'ammissione della prova contraria dopo dichiarazioni spontanee: la Corte di merito aveva ritenuto che il P.M. non potesse essere ammesso alla prova contraria in presenza di dichiarazioni spontanee

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento abbreviato: nel primo grado il giudice avrebbe acquisito documentazione dell'accusa ai sensi di questa disposizione, introducendo elementi nuovi nel rito abbreviato

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Riferita dalla Corte di merito quale fondamento dell'acquisizione officiosa di prove da parte del giudice come integrazione probatoria; i ricorrenti contestavano però la correttezza di tale qualificazione

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: i ricorrenti contestavano l'applicazione/quantificazione della pena e lo scostamento dal minimo edittale

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Previsione dell'assoluzione di merito quando risulti a evidente insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per una pronuncia di assoluzione ex art.129, comma 2

Massime di principio

  • Se al momento della decisione in Cassazione risulta intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte può annullare senza rinvio e non è necessario esaminare tutte le questioni di merito; le nullità di processo diventano ininfluenti rispetto all'immediata applicabilità della causa estintiva.
  • Le dichiarazioni spontanee non sono qualificabili come mezzo di prova che legittimi automaticamente la prova contraria richiesta dal P.M. (art.438 c.p.p.); l'ammissione tardiva di prove nel rito abbreviato è contestabile e può essere censurata, pur tuttavia tale censura può risultare priva di effetto pratico se interviene la prescrizione.
  • L'acquisizione officiosa di prova da parte del giudice (art.441 c.p.p.) può essere invocata dalla Corte di merito per giustificare integrazioni probatorie; però la legittimità di tale strada è valutabile caso per caso e può essere oggetto di impugnazione quando si introducano elementi nuovi in un rito speciale.
  • Quando si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza, è necessario che gli elementi di fatto siano idonei a dimostrare la finalità di spaccio (quantitativi, modalità di conservazione, comunicazioni, contatti commerciali): in mancanza, la responsabilità ai sensi dell'art.73 d.P.R. 309/90 può essere dubbia.
  • La pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. richiede un'evidenza tale da escludere ogni ragionevole dubbio; la mera intervenuta prescrizione non equivale a una dichiarazione di innocenza sostanziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.