Cassazione Penale, Sentenza n. 39042/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della loro condanna per concorso nel reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Si lamentano: 1) l'irregolare acquisizione, nel rito abbreviato, di documenti/trascrizioni di conversazioni introdotte dall'accusa dopo che Spadea aveva reso dichiarazioni spontanee (contestando l'ammissione del P.M. alla prova contraria e sostenendo la nullità degli atti consequenziali); 2) l'inidoneità degli elementi a provare la destinazione allo spaccio della sostanza (per Spadea) e la mancata disponibilità della droga da parte di Procopio, con critica alle intercettazioni introdotte tardivamente; 3) vizi nella determinazione della pena (discrepanza dal minimo edittale e applicazione art.133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo maturato al 22/11/2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tale causa estintiva. Il Collegio ha ritenuto superfluo approfondire le doglianze di merito in ragione dell'intervenuta prescrizione e ha escluso la possibilità di pronunciarsi per assoluzione di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen., non risultando evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità degli imputati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorrenza nel reato: la condotta è stata contestata come concorso tra più soggetti nella detenzione con finalità di spaccio
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità ai sensi di questa disposizione
art. 416 cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla nullità/validità degli atti; la censura riguarda la regolarità della formazione del materiale probatorio
art. 454, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento a profili di nullità e motivazione del giudizio di merito
art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede limiti all'ammissione della prova contraria dopo dichiarazioni spontanee: la Corte di merito aveva ritenuto che il P.M. non potesse essere ammesso alla prova contraria in presenza di dichiarazioni spontanee
art. 507 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento abbreviato: nel primo grado il giudice avrebbe acquisito documentazione dell'accusa ai sensi di questa disposizione, introducendo elementi nuovi nel rito abbreviato
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Riferita dalla Corte di merito quale fondamento dell'acquisizione officiosa di prove da parte del giudice come integrazione probatoria; i ricorrenti contestavano però la correttezza di tale qualificazione
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: i ricorrenti contestavano l'applicazione/quantificazione della pena e lo scostamento dal minimo edittale
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione dell'assoluzione di merito quando risulti a evidente insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per una pronuncia di assoluzione ex art.129, comma 2
Massime di principio
- Se al momento della decisione in Cassazione risulta intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte può annullare senza rinvio e non è necessario esaminare tutte le questioni di merito; le nullità di processo diventano ininfluenti rispetto all'immediata applicabilità della causa estintiva.
- Le dichiarazioni spontanee non sono qualificabili come mezzo di prova che legittimi automaticamente la prova contraria richiesta dal P.M. (art.438 c.p.p.); l'ammissione tardiva di prove nel rito abbreviato è contestabile e può essere censurata, pur tuttavia tale censura può risultare priva di effetto pratico se interviene la prescrizione.
- L'acquisizione officiosa di prova da parte del giudice (art.441 c.p.p.) può essere invocata dalla Corte di merito per giustificare integrazioni probatorie; però la legittimità di tale strada è valutabile caso per caso e può essere oggetto di impugnazione quando si introducano elementi nuovi in un rito speciale.
- Quando si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza, è necessario che gli elementi di fatto siano idonei a dimostrare la finalità di spaccio (quantitativi, modalità di conservazione, comunicazioni, contatti commerciali): in mancanza, la responsabilità ai sensi dell'art.73 d.P.R. 309/90 può essere dubbia.
- La pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p. richiede un'evidenza tale da escludere ogni ragionevole dubbio; la mera intervenuta prescrizione non equivale a una dichiarazione di innocenza sostanziale.
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