Cassazione Civile, Ordinanza n. 26028/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, con i quali veniva recuperata IVA in relazione a operazioni di importazione e all'indebito utilizzo del regime agevolativo collegato al deposito fiscale IVA, ritenuto meramente virtuale. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti in primo e in secondo grado; la CTR aveva infatti ritenuto difettare la competenza funzionale dell'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che l'accertamento di violazioni concernenti l'IVA all'importazione spettasse solo all'Agenzia delle Dogane. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 50 bis, comma 5, d.l. n. 331 del 1993, dell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo di essere legittimata a controllare il rispetto degli adempimenti fiscali connessi alla gestione e all'utilizzo dei depositi IVA e, quindi, a procedere all'accertamento delle violazioni. La ricorrente ha inoltre chiarito che, nel caso concreto, non si trattava di un recupero dell'IVA all'importazione in senso stretto, bensì del disconoscimento della detrazione derivante da un'autofatturazione ritenuta illegittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando l'IVA viene assolta al momento dell'estrazione della merce dal deposito fiscale mediante reverse charge e non si versa in una vera e propria obbligazione doganale, la competenza all'accertamento e alla riscossione spetta all'Agenzia delle Entrate. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Puglia che aveva escluso tale competenza e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 bis, comma 5, d.l. n. 331/1993
richiamato come base normativa del regime dei depositi IVA e dei controlli sugli adempimenti connessi al loro utilizzo; la Corte lo inserisce nel quadro del potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in caso di utilizzo illegittimo del deposito IVA.
art. 70 d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme all'art. 50 bis per fondare la competenza dell'amministrazione finanziaria nell'accertamento della violazione in materia di IVA all'importazione/deposito IVA.
art. 2729 c.c.
menzionato tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge un'autonoma elaborazione sul suo contenuto, se non il richiamo al quadro probatorio posto a sostegno dell'accertamento.
art. 2697 c.c.
menzionato tra le norme asseritamente violate; il testo non sviluppa un principio generale autonomo, limitandosi a inserirlo tra i riferimenti del motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In materia di IVA all'importazione, la competenza all'accertamento e alla riscossione spetta all'Agenzia delle Entrate quando l'imposta è assolta al momento dell'estrazione della merce dal deposito fiscale tramite reverse charge, poiché in tale ipotesi non si è in presenza di una obbligazione doganale in senso proprio.
- La competenza dell'Autorità doganale resta confinata ai casi in cui l'immissione in libera pratica e quella al consumo coincidano al momento dell'importazione; al di fuori di tale ipotesi, l'attività di accertamento rientra nell'ambito dell'amministrazione finanziaria competente per le imposte interne.
- Se l'Amministrazione contesta un uso solo virtuale del deposito IVA e disconosce la detrazione derivante da un'autofatturazione illegittima, l'attività svolta è riconducibile ai poteri di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
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