Sentenza del 16/11/2018 n. 29534 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Imposta sul consumo di energia elettrica e addizionali - Esenzioni - Presupposti rispettivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica e delle relative addizionali per l'energia utilizzata da forni a induzione destinati a riscaldare barre d'acciaio prima dello stampaggio a caldo. L'Agenzia aveva riconosciuto l'esenzione dall'imposta principale, limitatamente ai consumi adeguatamente misurati, ma aveva negato l'esenzione dalle addizionali, ritenendo che l'energia fosse impiegata soltanto per riscaldare e modificare la forma esteriore del metallo, non come materia prima. La controversia riguardava quindi sia la prova dei quantitativi di energia esenti ai fini dell'imposta principale, sia la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'esenzione dalle addizionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia limitatamente all'esenzione dalle addizionali, ritenendo insufficiente l'accertamento del giudice di merito. Per ottenere tale esenzione occorre verificare in concreto che l'energia abbia modificato non solo la forma esterna, ma anche la struttura interna e le caratteristiche fisico-meccaniche dell'acciaio, pur senza modificarne la natura chimica. La Corte ha invece rigettato le censure dell'Agenzia relative all'esenzione dall'imposta principale, confermando che i consumi esenti possono essere provati anche con elementi diversi dai misuratori, quali perizie, tabelle, contabilità di magazzino, bollette e registri fiscali, purché adeguatamente valutati. La sentenza è stata cassata limitatamente al profilo delle addizionali e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. n)
È esente dall'imposta l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento dei processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici.
L'esenzione dall'imposta principale riguarda l'energia impiegata come riscaldamento indispensabile al processo industriale. I relativi consumi devono essere provati dal contribuente, ma la prova non deve necessariamente derivare da specifici misuratori, potendo risultare anche da altri elementi attendibili.
D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, comma 4, e D.L. 30 settembre 1989, n. 332, art. 4, comma 3, come interpretati dal D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 4
Si interpreta nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento dei processi industriali veri e propri.
L'esenzione dalle addizionali non coincide con quella dall'imposta principale: l'energia usata come semplice fonte di riscaldamento, anche se indispensabile al processo industriale, resta soggetta alle addizionali salvo che ricorrano i più specifici presupposti richiesti dalla legge.
Art. 2697 c.c.
Il contribuente che invoca l'esenzione deve dimostrare sia la sussistenza dei presupposti sostanziali, sia la quantità di energia effettivamente destinata all'uso esente.
Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.
Il giudicato copre soltanto quanto sia stato effettivamente accertato e deciso. Una decisione favorevole relativa a un determinato periodo o a una questione processuale non estende automaticamente i propri effetti a periodi diversi, caratterizzati da situazioni di fatto variabili.
Art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, ma deve comunque svolgere gli accertamenti di fatto necessari sui presupposti dell'esenzione.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme eccezionali che prevedono esenzioni fiscali non possono essere estese oltre i casi espressamente considerati dalla legge.
Massime di principio
- Le diverse agevolazioni fiscali relative allo stesso consumo energetico devono essere analizzate separatamente: il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta principale non comporta automaticamente quello dalle addizionali.
- Per l'esenzione dalle addizionali non basta dimostrare che l'energia sia indispensabile al processo produttivo o che modifichi la forma del prodotto. Occorre provare una trasformazione anche della struttura interna e delle caratteristiche fisico-meccaniche, pur senza necessariamente modificare la composizione chimica.
- L'onere della prova grava sul contribuente, che deve documentare sia l'effettiva destinazione industriale dell'energia sia i quantitativi consumati per l'uso esente.
- La mancanza di misuratori dedicati non esclude automaticamente l'esenzione dall'imposta principale, se i consumi possono essere ricostruiti con perizie, dati contabili, bollette, registri e altri elementi oggettivi e coerenti.
- Il giudicato relativo a un singolo periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altri periodi, soprattutto quando i presupposti dell'esenzione dipendono da circostanze tecniche o fattuali variabili.
- Le formalità e le modalità di misurazione non possono vanificare un'esenzione quando i requisiti sostanziali risultano dimostrati, in applicazione del principio di proporzionalità; resta tuttavia necessario fornire una prova attendibile e verificabile.
- In caso di lavorazioni metallurgiche mediante riscaldamento e stampaggio, è determinante una verifica tecnica concreta del cambiamento del reticolo cristallino e delle proprietà fisico-meccaniche del materiale.
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