Cassazione Penale, Sentenza n. 36253/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano presentato denuncia-querela contro i coniugi DI PASCALE per calunnia, violenza privata e atti persecutori. Successivamente hanno appreso che dal loro esposto era nato un procedimento definito con decreto penale di condanna per il solo reato di cui all'art. 674 c.p. Hanno chiesto al P.M. la trasmissione del fascicolo al GIP ai sensi degli artt. 408 e ss. c.p.p. per il controllo sulla presunta infondatezza della notizia di reato e per verificare l'assenza di un regolare procedimento di archiviazione. Il P.M. ha trasmesso la richiesta al GIP; il GIP ha risposto con una dichiarazione di non luogo a provvedere rilevando che il decreto penale era ormai irrevocabile. I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione il provvedimento del P.M. e l'ordinanza del GIP sostenendo errata applicazione degli artt. 408 ss. c.p.p., mancanza di motivazione, travisamento della richiesta difensiva e carattere abnorme del non luogo a provvedere del GIP in quanto avrebbe vanificato i rimedi processuali e determinato una stasi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: 1) Violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 165-bis disp. att. c.p.p.): i ricorrenti non hanno allegato gli atti essenziali, tra cui il decreto penale contestato, né hanno fatto richiesta alla cancelleria per l'acquisizione di tali atti; 2) Inammissibilità del ricorso avverso provvedimenti del Pubblico Ministero, poiché l'art. 568 c.p.p. preclude la cassazione contro atti del P.M. salvo casi estremi di invasione della funzione giurisdizionale, non ravvisati; 3) L'ordinanza di non luogo a provvedere del GIP non è stata ritenuta abnorme alla luce della carenza documentale e della possibilità che il GIP fosse stato investito unicamente della questione relativa al decreto penale irrevocabile. Per questi motivi il giudizio è stato estromesso e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 408 e ss. cod. proc. pen.
Norme che regolano la facoltà della persona offesa di chiedere determinati provvedimenti al GIP in caso di archiviazione o di controllo sulla notizia di reato; nel caso sono state invocate dai ricorrenti per ottenere controllo sulla presunta infondatezza della notitia criminis
art. 674 cod. pen.
Norma penale in relazione alla quale è stato emesso il decreto penale di condanna che ha dato luogo alla irrevocabilità richiamata dal GIP
art. 459, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di comunicazione del decreto penale alle persone offese; la Corte segnala che il decreto penale non risulta allegato e che i ricorrenti dicono di averlo appreso 'casualmente', rilevando un possibile difetto informativo
art. 335, comma 3-ter, cod. proc. pen.
Prevede la facoltà della persona offesa di essere informata dallo Stato dell'andamento del procedimento; la Corte osserva che non è stata menzionata dagli attori la eventuale richiesta di essere informati ai sensi di questa norma
art. 568 cod. proc. pen.
Stabilisce la preclusione del ricorso per cassazione contro i provvedimenti del Pubblico Ministero; la Corte ha richiamato questa norma per escludere la possibilità di cassazione avverso l'atto del P.M.
art. 412 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'avocazione; la Corte osserva che, in caso di inerzia del P.M., il rimedio più corretto poteva essere una richiesta di avocazione e non la cassazione contro atti del P.M.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6/2/2018 n.11)
Introduce il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, imponendo l'onere di indicare gli atti travisati e di allegare la documentazione necessaria; la mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi con profili di colpa; la Corte ha condannato i ricorrenti in base a questa norma
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: vanno indicate con precisione le censure e allegati gli atti essenziali (decreti, provvedimenti, documentazione) altrimenti il ricorso è inammissibile
- Non è possibile, salvo casi estremi di invasione di funzioni, impugnare in Cassazione gli atti del Pubblico Ministero: contro questi provvedimenti occorrono rimedi diversi (es. segnalazioni, istanze di avocazione o ricorsi nei casi previsti dalla legge)
- La dichiarazione di non luogo a provvedere del GIP non è automaticamente 'abnorme' solo perché priva di motivazione apparente: va valutato il contenuto degli atti e la competenza effettiva del GIP; senza documentazione non è possibile dedurne l'abnormità
- Se si ritiene che vi sia stata omissione o inerzia da parte del P.M., il rimedio procedurale appropriato può essere la richiesta di avocazione ai sensi dell'art. 412 c.p.p. o altre iniziative previste, non la cassazione contro un atto del P.M.
- La comunicazione formale dei provvedimenti (es. decreto penale) alle persone offese è rilevante: l'assenza di notifica può incidere sui rimedi esperibili, ma va provata documentalmente nel ricorso
- Quando si contesta l'abnormità di un atto processuale occorre documentare la sequenza procedimentale completa (iscrizione, separazioni, eventuali archiviazioni interne o decreti), perché l'abnormità si valuta alla luce dell'intero contesto
- La Cassazione può condannare a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) e spese quando il ricorso risulti gravemente carente o redatto con negligenza che integra profili di colpa
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