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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35623/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo stragiudiziale tra le parti e della conseguente rettifica in autotutela degli avvisi di accertamento con annullamento delle sanzioni. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento ICI emesso per gli anni 2005, 2007 e 2008 con riferimento a centrali elettriche. La società contribuente aveva impugnato l'atto solo nella parte relativa alle sanzioni, sostenendo la mancanza del requisito soggettivo della consapevolezza e la sussistenza di obiettiva incertezza normativa sulla disciplina applicabile; per il resto aveva prestato acquiescenza alla pretesa tributaria relativa alle imposte. I giudici di merito avevano respinto il ricorso. In cassazione la società proponeva due motivi, ma nel corso del giudizio l'ente locale ha comunicato di avere raggiunto un accordo stragiudiziale, con rettifica in autotutela degli avvisi e annullamento delle sanzioni in adesione agli orientamenti della Corte di cassazione richiamati in atti, e le parti hanno quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore eventualmente dovuto in caso di soccombenza, ma escluso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene un accordo stragiudiziale che elimina l'oggetto della controversia, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza decidere nel merito.
  • La rettifica in autotutela dell'atto impositivo con eliminazione della pretesa sanzionatoria può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti.
  • Se viene meno la materia del contendere, non sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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