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Sentenza

Sentenza n. 9835/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, con il quale sono stati previsti gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022 dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha fornito agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, con cui si è dato atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italsanitaria s.r.l. in data 2/11/2023: - del Decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale di Area Sanità e sociale, già pubblicato sul BUR n. 96 del 21 luglio 2023 e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, avente il seguente oggetto: “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”, comprensivo degli “Allegati”; - del decreto 172/2023 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, nonché di tutte le “deliberazioni” di aziende ed enti del SSR, a firma dei rispettivi Direttori Generali, “a rettifica di alcuni errori materiali commessi nella quantificazione del fatturato di tali fornitori”, di estremi non noti; - degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202303388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e ripartizione degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusi i successivi atti di rettifica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato gli atti applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, tra cui il decreto della Regione del Veneto che determinava la quota di ripiano a carico dei fornitori, gli atti regionali e statali presupposti, le certificazioni della spesa e il successivo decreto regionale di rettifica degli errori materiali. Dal testo della sentenza non risultano esposti analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. In pendenza del giudizio, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, ha previsto che gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 si intendono assolti mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e che l'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della quota ridotta e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Regione del Veneto ha attestato l'effettivo pagamento. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio una possibile questione di giurisdizione con riguardo ai motivi aggiunti, assegnando alle parti un termine per osservazioni, senza ricevere memorie; tale questione è stata ritenuta recessiva rispetto alla disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sia sul ricorso principale sia sui motivi aggiunti. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, poiché la società aveva versato la quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti e la Regione aveva depositato il provvedimento di riconoscimento dell'avvenuto pagamento. In base alla disposizione sopravvenuta, il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Il Tribunale ha ritenuto prevalente tale disciplina anche rispetto alla questione di giurisdizione rilevata d'ufficio in relazione ai motivi aggiunti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere ... con compensazione delle spese di lite.

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 e comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la disciplina richiamata per gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici; la sentenza ne considera superata l'applicazione concreta, per gli anni 2015-2018, dalla disciplina sopravvenuta dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, in presenza del pagamento della quota ridotta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per consentire alle parti di presentare osservazioni sulla possibile questione di giurisdizione rilevata d'ufficio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta prevede che il pagamento integrale di una quota ridotta estingua l'obbligazione oggetto del giudizio e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l'effettivo versamento e il riconoscimento amministrativo del pagamento determinano la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di quantificazione dell'obbligazione.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale sopravvenuta può essere dichiarata anche con riferimento a motivi aggiunti proposti contro provvedimenti regionali successivamente rettificati, quando il pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione complessivamente controversa.
  • Quando la disciplina sopravvenuta rende integralmente satisfattiva la condotta della parte ricorrente e impone la cessazione del giudizio, la questione di giurisdizione rilevata d'ufficio con riferimento a una parte della controversia può essere ritenuta recessiva e non richiede una decisione autonoma, se il giudizio è comunque definito per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza della specifica previsione legislativa che collega il pagamento della quota ridotta alla cessazione della materia del contendere, le spese di lite devono essere compensate secondo quanto stabilito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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