Ordinanza n. 839/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Comunicazione di parziale inottemperanza, Prot. n. -OMISSIS- del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione del 7 maggio 2019 e comunicazione di parziale inottemperanza del 9 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione del 2019 e la successiva comunicazione di parziale inottemperanza del 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto: (i) violazione dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001, per l'erronea determinazione dello stato legittimo dell'immobile sulla base delle sole planimetrie catastali del 1939; (ii) violazione del legittimo affidamento e difetto di motivazione rafforzata in ordine all'interesse pubblico attuale alla demolizione; (iii) violazione del principio di proporzionalità per l'omessa valutazione della sanzione pecuniaria alternativa prevista dagli artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001. Il TAR ha rilevato che tutte le censure riguardano sostanzialmente la legittimità, l'istruttoria, la motivazione e il contenuto dispositivo dell'ordinanza di demolizione del 2019, e non vizi propri e autonomi della comunicazione di parziale inottemperanza del 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto palese la tardività dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione del 2019, notificata il 7 maggio 2019, poiché il ricorso è stato notificato il 5 giugno 2026, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a., scaduto nel luglio 2019. L'ordinanza di demolizione si è quindi consolidata ed è divenuta inoppugnabile. Le censure sullo stato legittimo, sull'affidamento, sulla motivazione rafforzata, sulla proporzionalità e sulla sanzione pecuniaria alternativa non possono essere fatte valere indirettamente contro la successiva comunicazione di parziale inottemperanza, in assenza di vizi propri di quest'ultima. Non ravvisando quindi elementi per sospendere l'efficacia degli atti impugnati, il Collegio ha negato la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
termine perentorio di sessanta giorni
L'impugnazione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto; il termine decorso rende tardiva l'impugnazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e i presupposti per l'adozione di misure cautelari.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile; la censura è stata ritenuta riferibile all'ordinanza di demolizione ormai inoppugnabile.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato con l'art. 34 in relazione alla contestata omessa valutazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La censura relativa alla sanzione pecuniaria alternativa incide sulla scelta sanzionatoria contenuta nell'ordinanza di demolizione e avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente contro tale atto.
Massime di principio
- Le censure relative ai presupposti sostanziali, all'istruttoria, alla motivazione o al contenuto dispositivo di un'ordinanza di demolizione devono essere proposte nel termine decadenziale decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'ordinanza stessa.
- Una successiva comunicazione di parziale inottemperanza non può essere utilizzata per eludere la decadenza dall'impugnazione dell'originaria ordinanza di demolizione ormai consolidata.
- Quando l'atto successivo è meramente attuativo di un provvedimento divenuto inoppugnabile, le contestazioni rivolte al contenuto sostanziale del provvedimento presupposto sono inammissibili o comunque inidonee a incidere sull'atto attuativo, salvo la deduzione di vizi propri e autonomi di quest'ultimo.
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