Sentenza del 15/01/2019 n. 708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella esattoriale di euro 2.000.656,40 relativa all'anno d'imposta 2006, comprendente IRAP, ritenute, sanzioni e interessi, iscritti a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza o invalidità della notificazione, la mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella, l'assenza di contraddittorio e di invito al pagamento, il mancato rispetto del termine per l'adempimento spontaneo, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di motivazione e l'inesistenza del debito tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'eventuale irregolarità della notificazione è sanata dalla tempestiva impugnazione, poiché questa dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto, salvo il limite dell'intervenuta decadenza dell'Amministrazione. Ha inoltre ritenuto valido il ruolo anche in assenza di sottoscrizione autografa, essendo sufficiente la validazione informatica dei dati e operando, comunque, la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo competente. La contribuente non ha dimostrato l'inesistenza del debito risultante dal modello 770. È stata altresì ritenuta legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di SERIT Sicilia S.p.A., liquidate in euro 20.000, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; eventuali irregolarità possono essere sanate quando il destinatario propone tempestiva impugnazione.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità di un atto è sanata quando l'atto ha raggiunto il proprio scopo. Il principio si applica anche alla notificazione di atti amministrativi non processuali, come la cartella di pagamento.
D.L. n. 106/2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 156/2005
Norma di interpretazione autentica che ammette la formazione e validazione informatica dei ruoli; tale procedura è equipollente alla sottoscrizione del ruolo.
D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4
La mancata sottoscrizione autografa del ruolo non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto, anche in ragione della validazione informatica e dell'assenza di una specifica sanzione invalidante.
Art. 2697 c.c.
Ripartisce l'onere della prova. Nel caso concreto, poiché la cartella indicava il modello 770 quale fonte del credito, spettava alla contribuente fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'obbligazione.
Art. 115 c.p.c.
Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove ritualmente acquisite; la contestazione della contribuente non ha superato gli elementi documentali risultanti dalla cartella.
Art. 21-octies della L. n. 241/1990
Per gli atti vincolati, i vizi procedimentali o formali non determinano l'annullamento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
Art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
È stato invocato dalla contribuente in relazione alla sottoscrizione della cartella, ma la Corte ha escluso che l'assenza della firma comporti, di per sé, l'invalidità dell'atto.
Art. 148 c.p.c. e art. 60 D.P.R. n. 600/1973
Regolano profili della notificazione; nel caso concreto le eventuali irregolarità non hanno prodotto effetti invalidanti perché la contribuente ha esercitato pienamente il diritto di difesa.
Massime di principio
- La tempestiva impugnazione di una cartella normalmente sana le irregolarità della notificazione, perché dimostra che l'atto è stato effettivamente conosciuto e ha raggiunto il suo scopo; resta fermo il caso in cui sia maturata la decadenza dell'Amministrazione.
- La mancanza di una firma autografa sul ruolo o sulla cartella non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: la validazione informatica e la presunzione di riferibilità all'ufficio competente possono essere sufficienti.
- Una contestazione generica sulla provenienza o sulla competenza dell'atto non basta; il contribuente deve indicare e provare elementi concreti che dimostrino l'assenza del potere o la non riferibilità dell'atto all'Amministrazione.
- Quando la cartella individua chiaramente la dichiarazione o il modello fiscale da cui deriva il debito, il contribuente che ne contesta l'esistenza deve produrre documenti idonei, come la dichiarazione corretta, ricevute di pagamento o prove dell'inesistenza dell'obbligazione.
- Per gli atti tributari vincolati e meramente esecutivi, i vizi formali o procedimentali possono essere irrilevanti se non incidono concretamente sul contenuto dell'atto o sul diritto di difesa.
- La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice richiama una motivazione conoscibile e sufficientemente completa, facendola propria in modo tale da consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito.
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