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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13345/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per concussione (artt. 110 e 317 c.p.) in ordine a più censure: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della valutazione della chiamata in correità relativa alle dichiarazioni di Paolo Mari (si contestava l'attendibilità del teste e la mancata verifica con rilievi sulla messaggistica e i dispositivi mobili); 2) sproporzione della pena rispetto al profitto effettivo (una tranche di euro 2.000,00) e critica alla valutazione dell'"apparato organizzativo"; 3) negata applicazione delle attenuanti generiche in presenza di condizioni di salute, stato di incensuratezza e comportamento processuale collaborativo; 4) errata qualificazione giuridica del fatto: si sarebbe dovuto ritenere applicabile l'art. 319-quater c.p. (induzione indebita) e non l'art. 317 c.p. (concussione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa la credibilità del coimputato Paolo Mari, adeguatamente valutata secondo la metodologia giurisprudenziale (valutazione soggettiva e riscontri oggettivi) e riscontrata con elementi esterni quali sms, relazioni telefoniche e dichiarazioni della parte civile. Ha confermato la congruità della pena (5 anni di reclusione) alla luce della pena edittale minima vigente all'epoca, del profitto conseguito e della pianificazione e organizzazione dell'azione delittuosa. Ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in mancanza di elementi idonei (richiamando la riforma dell'art. 62-bis c.p. che rende insufficiente la sola incensuratezza) e ha ritenuto infondato il motivo che proponeva la riclassificazione in induzione indebita, poiché il fatto presenta gli elementi dell'abuso costrittivo e della minaccia di danno "contra ius" tipici della concussione. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 317 cod. pen.

    La norma è stata applicata come fattispecie di concussione caratterizzata da abuso costrittivo del pubblico agente mediante minaccia o violenza 'contra ius', con grave limitazione della libertà di autodeterminazione della vittima; la condotta descritta dal giudice di merito rientra in tale fattispecie.

  • art. 319 quater cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità di questa fattispecie (induzione indebita), ritenendo che i fatti non descrivano mera persuasione o pressione morale ma un'effettiva condotta costrittiva e minacciosa tipica della concussione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come criterio di imputazione per la cooperazione nel reato (concorso di persone nel reato).

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte ha ricordato che, dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza non è più sufficiente per riconoscere la diminuzione di pena: è necessario valutare complessivamente le condizioni personali e comportamentali dell'imputato.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125)

    Norma richiamata per spiegare la modifica dell'art. 62-bis c.p. e la conseguente limitazione del valore autonomo dello stato di incensuratezza ai fini della diminuzione di pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata automaticamente per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • Giurisprudenza di Cassazione (Sez. U., n. 1653/1992 e Sez. U. n. 20804/2012 richiamate)

    Richiamata la metodologia interpretativa per la valutazione del dichiarante in chiamata in correità: valutazione in più tempi ma con possibilità di un esame unitario della credibilità soggettiva e degli elementi di riscontro oggettivo.

Massime di principio

  • La testimonianza di un coimputato (chiamata in correità) può fondare una condanna se il giudice di merito valuta complessivamente attendibilità soggettiva e riscontri oggettivi (sms, traffico telefonico, dichiarazioni della parte offesa); non è richiesto un rigido schema sequenziale se la motivazione è coerente.
  • La distinzione tra concussione (art. 317 c.p.) e induzione indebita (art. 319-quater c.p.) si basa sull'intensità della compressione della libertà di scelta: la concussione richiede abuso costrittivo e minaccia di danno 'contra ius', l'induzione è persuasione/pressione morale con margini decisionali residui.
  • Per ottenere attenuanti (es. ai sensi dell'art. 62-bis) non è più sufficiente dichiarare lo stato di incensuratezza: bisogna dimostrare elementi concreti che giustifichino la diminuzione, tenendo conto della riforma del 2008.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo per vizi di motivazione o irragionevolezza manifesta.
  • La semplice proposta alternativa di qualificazione del fatto (es. sostenere trattarsi di un prestito o di induzione anziché concussione) non è sufficiente in Cassazione: occorre dimostrare errori di fatto o di diritto nel giudizio di merito o mancanza di riscontri probatori.
  • Non è sempre necessario che il giudice di merito attui tutte le verifiche tecniche richieste dalla difesa (es. acquisizione integrale della messaggistica) quando ritiene sussistenti riscontri probatori idonei; tuttavia, la mancanza di ogni riscontro oggettivo può rendere vulnerabile la decisione.

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