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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24608/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, all'esito di una procedura DOCFA presentata a seguito di modifiche interne dell'immobile, ha confermato il classamento già esistente dell'unità in categoria A/1, classe 4, consistenza 8,5 vani, non accogliendo la proposta dei contribuenti di classarlo in A/2, classe 4. I contribuenti hanno impugnato l'atto lamentando, in sintesi, difetto di motivazione dell'avviso ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990, mancata indicazione degli immobili comparabili, omesso raffronto con immobili simili, omessa pronuncia della CTR sull'incongruità del classamento e motivazione apparente della sentenza d'appello. La CTR aveva rigettato l'appello confermando il primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sette motivi, poi esaminati congiuntamente, tutti diretti a contestare la sufficienza della motivazione dell'avviso e della decisione di merito, nonché a sollecitare una rivalutazione del merito catastale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che, nel caso concreto, l'avviso di accertamento era adeguatamente motivato perché riportava i dati catastali essenziali, la precedente classificazione, la consistenza in vani e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità; poiché la DOCFA non aveva modificato la consistenza dei vani ma solo la distribuzione interna degli spazi, non era necessaria una motivazione più analitica né il richiamo a immobili comparabili. La Corte ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia e quello di motivazione apparente della sentenza impugnata, rilevando che la CTR aveva effettivamente affrontato le questioni decisive con motivazione sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    nel caso di classamento catastale via DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso dipende dal tipo di scostamento tra proposta del contribuente e attribuzione dell'Ufficio; se non vi è contestazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione può essere sintetica.

  • art. 3 L. 241/1990

    la motivazione dell'atto amministrativo è ritenuta sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della conferma del classamento, in presenza di dati oggettivi già noti e non contestati nei loro elementi fattuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a una rivalutazione del fatto più che a un errore di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando solo il sindacato sul minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione della sentenza è viziata solo se mancante o meramente apparente, non quando sia sintetica ma idonea a rendere percepibile l'iter logico.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario il giudice deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto; il vizio radicale ricorre solo in caso di assenza o apparenza della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione della decisione deve rispettare il minimo costituzionale; il controllo di legittimità è circoscritto ai casi di totale mancanza, apparenza, irriducibile contraddizione o incomprensibilità.

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, quando l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza riguarda solo la valutazione tecnica dell'immobile, l'avviso di accertamento è validamente motivato anche con il richiamo dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • Se la variazione proposta riguarda esclusivamente la diversa distribuzione interna degli spazi, senza rideterminazione della consistenza in vani o di altri elementi essenziali, non è necessario un raffronto analitico con immobili comparabili né una motivazione rafforzata.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato al rispetto del minimo costituzionale: non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia o motivazione apparente quando la sentenza d'appello affronta le questioni decisive della controversia e rende percepibile l'iter logico seguito, anche in forma sintetica.
  • Le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione del merito di fatto non sono consentite nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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