Sentenza del 08/01/2018 n. 46 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - estinzione medio tempore di società di capitali - estinzione del giudizio - consegue - riassunzione nei confronti dei soci e del liquidatore -non è possibile - effetto - estintivo e successorio - non sussiste. Processo tributario - società estinta - recupero nei confronti dei soci - interesse ad agire - astratta prospettazione di recupero di imposta - è necessario. Processo tributario - società estinta - recupero nei confronti dei soci - natura dell'azione - civilistica - è tale cognizione del giudice tributario - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società è stata cancellata dal Registro delle imprese durante il processo tributario. L’Ufficio ha quindi tentato di proseguire il giudizio notificando l’appello al liquidatore e ai soci e prospettando il recupero del tributo nei loro confronti. La controversia riguardava se la cancellazione producesse un effetto successorio tale da consentire la prosecuzione del processo e se fosse possibile fondare direttamente la responsabilità dei soci e del liquidatore sulla disciplina della riscossione e dell’art. 2495 c.c.
La decisione
L’appello è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui è stato notificato al liquidatore e ai soci. La cancellazione della società non determina automaticamente un fenomeno estintivo-successorio che consenta la riassunzione del processo nei confronti di tali soggetti. L’eventuale responsabilità dei soci richiede invece un’autonoma azione, fondata sulla dimostrazione dei presupposti specifici: l’esistenza di somme o beni emersi in sede di liquidazione e successivamente distratti, nonché l’effettivo interesse dell’Ufficio a ottenere un risultato utile. Tale interesse deve essere concretamente prospettato e provato. La cognizione di questa azione, pur avendo natura civilistica, appartiene al giudice tributario. Non è però possibile introdurre per la prima volta in appello il diverso thema probandum e decidendum necessario per accertarla.
Norme richiamate
Art. 36 del d.P.R. n. 602/1973
La norma configura un’azione di responsabilità subordinata alla sussistenza di un ruolo in riscossione non soddisfatto dall’attività di liquidazione e, per i soci, alla presenza di un patrimonio emerso in sede liquidatoria e successivamente distratto.
La disposizione non determina automaticamente la successione dei soci o del liquidatore nel processo della società estinta, ma costituisce un autonomo titolo di responsabilità fiscale, che deve essere fatto valere accertando specifici presupposti.
Art. 2495 del codice civile
L’azione nei confronti dei soci è subordinata alla dimostrazione dell’effettiva attribuzione di somme o beni sociali dopo la liquidazione.
La responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società non è automatica: occorre dimostrare che essi abbiano ricevuto beni o utilità dalla liquidazione e che tale attribuzione possa giustificare la pretesa creditoria.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non consente, di regola, di riassumere automaticamente il processo tributario nei confronti dei soci o del liquidatore.
- Per agire contro i soci di una società estinta l’Amministrazione deve proporre o coltivare un’autonoma azione di responsabilità, indicando e provando i presupposti patrimoniali previsti dalla legge.
- L’Amministrazione deve dimostrare un concreto interesse ad agire, ossia la ragionevole possibilità di conseguire un risultato utile mediante il recupero nei confronti dei soci.
- Un’azione fondata sulla responsabilità dei soci può rientrare nella cognizione del giudice tributario anche se ha natura civilistica, ma richiede un accertamento distinto rispetto alla mera pretesa tributaria originariamente proposta contro la società.
- Non è normalmente possibile introdurre per la prima volta in appello gli elementi di fatto e le prove necessari a fondare la responsabilità personale dei soci o del liquidatore.
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