Sentenza n. 672/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 460/2025 del Tribunale di Latina– Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 aprile 2025, notificata al Ministero l'11 aprile 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'attribuzione della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 1.500,00. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile, senza dimostrare l'esecuzione del giudicato né indicare elementi ostativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto in forza del giudicato e non aveva fornito alcuna giustificazione ostativa. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per eseguire il giudicato. Ha inoltre disposto che, in caso di perdurante inadempimento, l'esecuzione sia compiuta nei successivi sessanta giorni dal Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o da altro funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la fissazione di un termine e la nomina preventiva di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
La disposizione è richiamata in relazione alla notificazione della sentenza del giudice ordinario al Ministero.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva previsto l'attribuzione della carta elettronica secondo le modalità stabilite da tale decreto per i docenti di ruolo.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una prestazione determinata e l'amministrazione non vi provvede, il giudizio di ottemperanza deve essere accolto in assenza di comprovati elementi ostativi.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, contestualmente, individuare un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un termine successivo, in caso di persistente inadempimento.
- La costituzione dell'amministrazione mediante un atto di mero stile, non accompagnata dalla prova dell'esecuzione del giudicato o dall'indicazione di ragioni ostative, non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente secondo il principio della soccombenza; anche il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico della stessa amministrazione.
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