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Sentenza

Sentenza n. 3721/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale prot. n. 7 del 19 gennaio 2024, avente ad oggetto la rimozione rifiuti e messa in sicurezza di alberature presenti nelle aree site in Peschiera Borromeo identificate al catasto terreni al foglio 45, mapp. 25, 36, 43, 44, 46 e 54 - di ogni atto presupposto o comunque connesso, con particolare riferimento, per quanto di ragione, della Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 45637 del 22 dicembre 2023; - dell'art. 48 del Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale prot. n. 15 del 23 marzo 2022, nella parte in cui prevede la responsabilità degli occupanti, conduttori o possessori di aree private di rimuovere materiali di scarto, ancorché abbandonati abusivamente da terzi; - dell'art. 10 del Regolamento di Polizia Locale Urbana approvato con Delibera del Consiglio Comunale prot. n. 72 del 20 dicembre 2011, nella parte in cui prevederebbe l'onere degli occupanti, conduttori o possessori di aree private di rimuovere i materiali, ancorché abbandonati abusivamente da terzi; - di ogni altro presupposto, conseguenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale che imponeva la rimozione di rifiuti abbandonati su aree private, il conferimento in impianto autorizzato, la verifica della stabilità delle alberature e la predisposizione di un programma di manutenzione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale, nonché le disposizioni regolamentari richiamate, deducendo anzitutto l'incompetenza relativa dell'organo emanante, poiché l'ordinanza di rimozione dei rifiuti prevista dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 sarebbe riservata al Sindaco e non adottabile dal dirigente ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, del principio chi inquina paga, degli artt. 183 e 184 d.lgs. 152/2006, dell'art. 3 l. 241/1990 e dei regolamenti comunali, sostenendo di essere estranea all'abbandono dei rifiuti e che la strada interessata fosse vicinale a uso pubblico; ha denunciato sviamento, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Con ulteriori motivi ha contestato le prescrizioni relative alla verifica della stabilità delle alberature e alla predisposizione di un programma manutentivo, reputandole sproporzionate e non rispettose degli interventi già eseguiti e degli obblighi derivanti dalla convenzione per l'attività estrattiva. Ha infine lamentato la violazione degli artt. 7 e 3 l. 241/1990 e dei principi di collaborazione e buona fede, per l'omessa adeguata valutazione delle osservazioni presentate nel procedimento. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità per asserita acquiescenza derivante dall'esecuzione dell'ordinanza e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di improcedibilità: l'esecuzione spontanea di un provvedimento amministrativo non equivale di per sé ad acquiescenza, salvo una dichiarazione espressa o una condotta univocamente incompatibile con la prosecuzione del giudizio. Nel merito, ha qualificato la parte dell'ordinanza relativa alla rimozione e al conferimento dei rifiuti come ordinanza adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, in ragione dei richiami normativi, dell'oggetto, dell'iter procedimentale e delle conseguenze sanzionatorie previste. Ha accolto il primo motivo, rilevando che tale disposizione attribuisce tassativamente la competenza al Sindaco e costituisce norma speciale e successiva rispetto all'art. 107 TUEL, senza che la competenza dirigenziale generale possa prevalere. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 al vizio di incompetenza. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla parte relativa alla rimozione dei rifiuti e al conferimento in impianto autorizzato. Il secondo e il terzo motivo, riguardanti i presupposti sostanziali dell'obbligo di rimozione, sono stati assorbiti per la portata dirimente del vizio di incompetenza. Il quarto e il quinto motivo sono stati respinti: le prescrizioni sulle alberature erano coerenti con gli obblighi di manutenzione biennale assunti nella convenzione del 2011; gli interventi precedenti risultavano risalenti e la rimozione delle piante già cadute non eliminava la necessità di una verifica aggiornata e di una programmazione degli interventi. Non è stata ravvisata neppure una violazione del contraddittorio, poiché l'amministrazione aveva preso in considerazione le osservazioni della società e non era tenuta a confutarle analiticamente una per una. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    "l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi"

    La disposizione attribuisce espressamente e tassativamente al Sindaco la competenza ad adottare l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    La competenza generale dei dirigenti all'adozione degli atti di gestione non prevale sulla speciale riserva di competenza prevista dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La disposizione non è applicabile al vizio di incompetenza, poiché l'attività svolta dall'organo incompetente non può essere sanata in ragione del contenuto sostanziale eventualmente non modificabile dell'atto.

  • art. 255 d.lgs. 152/2006

    È richiamato nell'ordinanza quale disposizione recante le conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza all'ordine di rimozione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è rispettato quando il provvedimento rende comprensibile l'iter logico e le ragioni della decisione, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.

  • art. 7 l. 241/1990

    Nel caso concreto non è stata ravvisata violazione del contraddittorio procedimentale, poiché la società era stata coinvolta nel procedimento e le sue osservazioni erano state considerate.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il rilievo del vizio di incompetenza impedisce al giudice di esaminare le censure sostanziali, che devono essere assorbite, poiché il potere amministrativo non è stato ancora correttamente esercitato.

Massime di principio

  • L'ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi prevista dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 è riservata alla competenza del Sindaco; tale riserva speciale prevale sulla competenza generale dei dirigenti prevista dall'art. 107 d.lgs. 267/2000.
  • Il vizio di incompetenza dell'organo che adotta un'ordinanza ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non è neutralizzato dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, anche quando il contenuto dell'atto sembri non suscettibile di modificazione.
  • L'esecuzione spontanea di un provvedimento amministrativo non determina acquiescenza né rende improcedibile l'impugnazione, salvo che il destinatario dichiari espressamente di non voler promuovere o proseguire il giudizio oppure tenga una condotta logicamente incompatibile con la domanda giudiziale.
  • Quando il ricorso è accolto per incompetenza, le censure sostanziali contro il medesimo esercizio del potere devono essere assorbite, poiché il potere non è stato ancora validamente esercitato dall'organo competente.
  • Le prescrizioni amministrative dirette a verificare la stabilità delle alberature e a programmare gli interventi manutentivi sono ragionevoli e proporzionate quando trovano fondamento in specifici obblighi manutentivi convenzionali e gli interventi precedenti risultano risalenti o riferiti a situazioni già verificatesi.
  • L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente che il provvedimento dia conto delle ragioni decisive della scelta e renda comprensibile l'iter logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrgani degli enti localiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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