Cassazione Civile, Ordinanza n. 18083/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della causa principale, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il difensore della parte vittoriosa nel giudizio definito con ordinanza n. 6922/2022 ha chiesto, ai sensi degli artt. 391-bis c.p.c. e, in via di richiamo, degli artt. 287 e 288 c.p.c., che il dispositivo dell'ordinanza fosse corretto per integrare la condanna alle spese con la distrazione in favore del difensore antistatario, omissione che sarebbe stata causata dal mancato inserimento nel dispositivo della formula di distrazione pur essendo stata la relativa istanza formulata nel controricorso e nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. La memoria depositata da una delle parti conteneva invece argomentazioni sulla sentenza di merito, ma la Corte ha precisato che esse erano estranee all'oggetto del procedimento, limitato alla sola correzione materiale dell'ordinanza già passata in giudicato quanto al rigetto del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 6922/2022, inserendo, dopo la liquidazione delle spese, la formula di distrazione in favore dell'avvocato antistatario che aveva richiesto espressamente tale beneficio. La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese sia emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali e non mediante ordinari mezzi di impugnazione, trattandosi di rimedio applicabile anche alle pronunce della Cassazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
È il rimedio per emendare omissioni o errori materiali nel provvedimento.
Regola il procedimento di correzione e l'annotazione del provvedimento corretto.
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario può essere soddisfatta mediante il meccanismo della correzione quando sia stata omessa nel dispositivo la relativa pronuncia.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza consolidata.
È menzionato come sede in cui era stata reiterata la richiesta di distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non una statuizione autonomamente impugnabile.
- La correzione degli errori materiali può essere utilizzata anche per le ordinanze della Corte di cassazione, quando il dispositivo ometta una previsione conseguenziale già richiesta e desumibile dagli atti.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma di istanza accessoria alla pronuncia sulle spese; perciò la sua omissione non richiede un nuovo giudizio di impugnazione.
- Quando dagli atti risulti la chiara richiesta del difensore antistatario, il giudice può integrare il dispositivo con la formula di distrazione senza riaprire il merito della controversia.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede, di regola, sulle spese del relativo incidente, salvo diversa previsione o specifica ragione decisoria.
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