Sentenza n. 356/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza n. 523/2025, pubblicata in data il 21 febbraio 2025, emessa dal Tribunale di Torino, Sez. V - Lavoro, giudice dott. Nicola Tritta nel giudizio n. 4465/2024 R.G.L., notificata anche al Ministero in data 24.02.2025, non appellata nei termini di legge e divenuta cosa giudicata, come attestato dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 523/2025, relativa al pagamento delle somme liquidate, comprese le spese legali distratte
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 523/2025, notificata al Ministero e divenuta irrevocabile. Hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario, comprese le spese legali riconosciute ai difensori con distrazione in solido, nonché l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza del giudice ordinario era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, era divenuta cosa giudicata ed era inutilmente decorso il termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento, assegnandogli un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. È stata accolta, soltanto in favore di una delle ricorrenti, la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della presente sentenza e fino all'adempimento spontaneo o, in caso di perdurante inadempimento, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta. È stata respinta, per ragioni di equità sostanziale, la richiesta di penalità di mora in favore dei difensori, poiché il loro credito trae origine esclusivamente dal provvedimento del giudice ordinario ed è assistito da garanzie, oltre a poter essere fatto valere nei confronti della parte rappresentata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, in favore di una ricorrente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto presupposto per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di ottemperanza concernente il pagamento di somme da parte dell'amministrazione.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza del giudice ordinario in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Ha giustificato la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere accolto quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia divenuto definitivo, sia prodotto in copia conforme e sia stato notificato all'amministrazione soccombente, purché sia inoltre inutilmente decorso il termine previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, fissando il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante riferimento agli interessi legali sulle somme dovute e può decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- La penalità di mora può essere riconosciuta in favore del titolare del credito oggetto del giudicato, mentre può essere negata in favore dei difensori distrattari quando il loro credito per le spese legali deriva esclusivamente dal titolo giudiziale ed è assistito da altre garanzie, anche in considerazione della possibilità di rivalsa nei confronti del rappresentato.
- Il commissario ad acta che sia un dipendente pubblico e svolga funzioni connesse ai propri compiti istituzionali non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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