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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva, della nota prot. 10105 del 13.5.2025 del Responsabile del 3° Settore- Ufficio Tecnico - I Servizio Urbanistica, notificata il 5.6.2025 con cui è stata rigettata la Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria presentata dai ricorrenti;

Giustizia amministrativa202501972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a un ampliamento volumetrico e alla distribuzione interna di un edificio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale della richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata il 3 aprile 2025. Hanno dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che le ragioni poste a fondamento di un precedente diniego sarebbero state superate o non sarebbero mai sussistite. In secondo luogo hanno dedotto la violazione dell'art. 8, comma 7, delle Norme tecniche di attuazione del PRG comunale e degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'ampliamento volumetrico, di circa 13,50 metri cubi, fosse stato realizzato mediante la chiusura di una loggia e interamente all'interno della sagoma dell'edificio, senza violare le distanze legali. In terzo luogo hanno lamentato travisamento e illogicità in relazione al bagno di dimensioni inferiori a quelle previste dal regolamento edilizio, affermando che si trattasse di un bagno di servizio aggiuntivo e che l'edificio disponesse comunque di un altro bagno conforme. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la natura abusiva dell'intervento e la violazione delle distanze fossero state definitivamente accertate da precedenti provvedimenti non impugnati e che il nuovo diniego fosse meramente confermativo del precedente.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. La mancata impugnazione della precedente revoca del titolo edilizio non determina l'inammissibilità del nuovo ricorso, ma rende ormai incontestabile l'accertamento della violazione delle distanze legali e conduce all'infondatezza delle censure nel merito. Il diniego non è stato ritenuto meramente confermativo del precedente, poiché contiene un novum motivazionale. Nel merito, il Collegio ha rilevato che l'ordinanza comunale non impugnata aveva accertato una distanza di soli 2 metri dal confine, a fronte della distanza minima di 5 o 10 metri prevista dall'art. 8, comma 7, delle NTA del PRG. La nuova istanza continuava a prevedere la chiusura e l'utilizzazione dell'ampliamento posto sul prospetto sud-ovest, indipendentemente dalla sua qualificazione come balcone o loggia, sicché l'intervento non risultava conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda, requisito necessario per il permesso di costruire in sanatoria. Il vizio avrebbe potuto essere superato soltanto mediante la totale demolizione dell'opera incompatibile, l'acquisizione negoziale di una servitù idonea a derogare alla distanza oppure una sopravvenuta modifica della disciplina urbanistica che avesse ridotto la distanza minima a 2 metri; nessuna di tali ipotesi si era verificata. Il TAR ha quindi ritenuto legittimo il diniego sulla base della violazione delle distanze, senza esaminare l'ulteriore motivo relativo alle dimensioni del bagno, poiché l'atto era plurimotivato e una sola autonoma ragione legittima è sufficiente a sostenerlo. I ricorrenti sono stati condannati solidalmente alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 7, NTA del PRG di Villafranca Tirrena

    distanza dei fabbricati delle pareti cieche dai confini di proprietà pari a ml. 10,00 o a ml. 5,00

    La disciplina sulle distanze costituisce un limite urbanistico-edilizio che l'amministrazione deve valutare anche nel procedimento di sanatoria.

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi del diniego; il giudice non ne ravvisa la violazione.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al titolo edilizio; il giudice non ne ravvisa la violazione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda

    Il permesso di costruire in sanatoria presuppone la doppia conformità dell'intervento; la permanenza della violazione delle distanze al momento della domanda impedisce il rilascio.

  • art. 13 l. 47/1985

    Richiamato quale precedente fondamento normativo della sanatoria edilizia, in collegamento con l'art. 36 del d.P.R. 380/2001.

  • art. 1158 c.c.

    Il giudice esclude che possa maturare l'usucapione del possesso ultraventennale relativo a lavori edilizi eseguiti in forza di un titolo edilizio rilasciato nel 2014, ai fini dell'acquisizione di una servitù di veduta.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda deve sussistere anche con riguardo alle norme sulle distanze legali tra costruzioni e confini, poiché tali limiti concorrono a definire la disciplina pubblicistica dell'attività edilizia.
  • L'accertamento contenuto in un precedente provvedimento amministrativo non impugnato, relativo alla violazione delle distanze legali, non rende necessariamente inammissibile l'impugnazione del successivo diniego di sanatoria, ma rende incontestabile quell'accertamento e può determinare l'infondatezza nel merito delle censure dirette a negarlo.
  • La mera diversa qualificazione dell'opera come balcone o loggia non supera la violazione delle distanze quando la domanda di sanatoria continua a prevedere la chiusura e l'utilizzazione dell'ampliamento volumetrico posto a distanza non conforme dai confini.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e idonea a sostenere il dispositivo perché il ricorso debba essere respinto, senza necessità di esaminare le ulteriori censure relative alle altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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