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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28239/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un provvedimento del Tribunale con cui è stata applicata la pena richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei confronti di un imputato. Il ricorrente ha censurato il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ha dedotto un vizio di motivazione. Dal testo emerge che il giudice ha ratificato l'accordo tra le parti, ha escluso i presupposti per il proscioglimento immediato e ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti e congruo il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento successiva al 3 agosto 2017, dunque soggetta al regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione solo per specifici motivi; il vizio dedotto non rientrava tra questi e la doglianza sul mancato proscioglimento era formulata in modo generico, senza argomenti specifici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., formulata come generica denuncia di omessa motivazione, è stata ritenuta non consentita e comunque priva di specificità. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza resa in tale forma comporta l'accettazione dell'accordo e una motivazione nei limiti della speciale natura del rito.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice deve verificare l'eventuale immediata evidenza di cause di proscioglimento; nel caso concreto la Corte rileva che l'esclusione di tali presupposti non è stata efficacemente censurata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    per le sentenze di patteggiamento successive al 3 agosto 2017 consente il ricorso per cassazione solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 103 della legge n. 103 del 2017

    ha introdotto la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro del dovere di proscioglimento immediato, ma non è stata ravvisata una censura specifica idonea a superare la decisione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dopo il 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali limiti è inammissibile.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a superare il patteggiamento se è formulata in modo generico e senza indicare specifici elementi di evidenza immediata della causa di proscioglimento.
  • Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento la motivazione del giudice è valutata tenendo conto della rinuncia alla contestazione dei fatti implicita nella richiesta concordata, sicché è sufficiente una motivazione coerente con la ratifica dell'accordo, la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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