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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Bari, Sezione 1

per l’integrale ottemperanza della sentenza n. 189/2024 del 15 febbraio 2024, resa dal T.A.R. Puglia, Prima Sezione, notificata al Comune di Cagnano Varano in data 19 febbraio 2024 e passata in giudicato, con la quale, in accoglimento del ricorso spiegato dalla società ricorrente (ric. n. 802/2023), è stato ordinato al Comune di Cagnano Varano di consentire l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti del 22 maggio 2023; - e per la materiale esecuzione dell’accesso richiesto, con la eventuale nomina di Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Comune di Cagnano Varano pur dopo l’assegnazione di un prefiggendo termine; - nonché per la condanna del comune di Cagnano Varano al pagamento in favore della società ricorrente di una somma di danaro a titolo di penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato di cui innanzi, da determinarsi ai sensi dell’art. 114 c.p.a., co. 4, lett. e), e quindi nella misura quantomeno di € 20,00/die a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della anzidetta sentenza (20.3.2024), ovvero in quell’altra somma ritenuta di giustizia, anche mediante determinazione di tipo equitativo.

Giustizia amministrativa202400692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del TAR Puglia n. 189/2024, resa in materia di accesso documentale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito per l'integrale ottemperanza alla sentenza n. 189/2024, passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato a rilasciare la documentazione richiesta con istanza di accesso del 22 maggio 2023. Il Comune aveva trasmesso alcune autorizzazioni sindacali relative all'attività temporanea di rimessaggio e, successivamente, una SCIA per l'attività di autorimessa, ma non aveva messo a disposizione la documentazione concernente l'eventuale attività di rifornimento di carburante per motopescherecci e natanti da diporto, ritenuta connessa o correlata all'attività di rimessaggio. La società ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la trasmissione della documentazione residua, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha inizialmente adempiuto alle ordinanze istruttorie del TAR. In seguito, il Segretario comunale ha dichiarato di non detenere alcuna licenza amministrativa relativa al distributore di carburante; il Responsabile dell'Ufficio tecnico ha invece riferito dell'esistenza di una Denuncia di inizio attività, risultata sospesa, e della documentazione allegata, non ancora trasmessa alla società.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, prendendo atto dell'avvenuta ostensione parziale della documentazione. Ha escluso che potesse essere ordinato l'accesso a una licenza amministrativa che il Comune aveva dichiarato espressamente di non detenere, poiché una dichiarazione dell'amministrazione circa l'inesistenza o la non disponibilità del documento rende impossibile un ordine di ostensione avente a oggetto un atto inesistente o non detenuto. Ha però ritenuto dovuto l'accesso alla documentazione allegata alla Denuncia di inizio attività relativa alla richiesta di autorizzazione per installare e gestire un punto di rifornimento di carburante per motopescherecci e natanti da diporto, poiché il Comune aveva prodotto soltanto la denuncia, senza i relativi allegati. Ha ordinato al Comune di rilasciare la documentazione residua entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Foggia, o un funzionario da lui delegato, con termine di ulteriori 60 giorni per l'integrale esecuzione. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficienti l'ordine di adempimento e la nomina del commissario, in considerazione della peculiarità della vicenda. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La sentenza originaria aveva riconosciuto il diritto della società all'accesso documentale ai documenti relativi alle autorizzazioni e alle attività esercitate presso il cantiere nautico.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Richiamato nella sentenza presupposta quale base della condanna dell'amministrazione al rilascio della documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

  • art. 116 c.p.a.

    La sentenza presupposta, resa nel rito dell'accesso, aveva ordinato al Comune il rilascio della documentazione; la presente pronuncia ne dispone l'esecuzione per la parte rimasta ineseguita.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma nel caso concreto il TAR ne ha escluso l'applicazione ritenendo sufficienti l'ordine di adempimento e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato nella dichiarazione del Segretario comunale relativa alla non formazione e alla non stabile detenzione degli atti richiesti.

  • art. 6, comma 6, d.P.R. 184/2006

    Richiamato dal Comune nella dichiarazione concernente la mancata detenzione degli atti oggetto dell'accesso.

  • art. 5, comma 3, lett. a), d.lgs. 33/2013

    Richiamato dal Comune nella dichiarazione relativa alla disponibilità degli atti richiesti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una pronuncia in materia di accesso, l'amministrazione deve dare esecuzione anche mediante il materiale rilascio dei documenti residui, quando l'ostensione sia stata solo parziale.
  • Quando l'amministrazione dichiara espressamente, assumendosi la responsabilità della veridicità dell'affermazione, di non detenere il documento richiesto, il giudice non può ordinare l'accesso a quel documento, poiché l'ordine avrebbe a oggetto un atto inesistente o non disponibile e sarebbe inutiliter dato.
  • La dichiarazione di non detenzione di uno specifico atto non esclude l'obbligo di ostendere gli altri documenti effettivamente presenti nella disponibilità dell'amministrazione e pertinenti all'istanza, inclusi gli allegati di una denuncia o segnalazione amministrativa già individuata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate le peculiarità del caso, l'ordine di adempiere entro un termine e la contestuale nomina di un commissario ad acta assicurino adeguatamente l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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