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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26618/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il ricorrente, imputato per il crollo di una struttura prefabbricata (16.02.2024) che ha causato cinque morti e più feriti. Il ricorso contestava in particolare la sussistenza delle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione del reato (art. 274 c.1 lett. c c.p.p.) e il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274 c.1 lett. a c.p.p.), deducendo l'erronea valutazione del Tribunale circa l'attualità e la concretezza di tali pericoli alla luce del tempo trascorso (oltre un anno), del sequestro preventivo della RDB.ITA e della nomina di un amministratore giudiziario con poteri gestori e coadiutori tecnici, nonché denunciando travisamenti in ordine all'interpretazione dei contatti tenuti dal ricorrente con dipendenti e alla mancata considerazione di misure meno afflittive, dell'età e delle condizioni personali del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. In particolare, ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale nella valutazione del pericolo di reiterazione, perché il giudice del merito ha fondato la prognosi su elementi 'storici' antecedenti allo spossessamento gestionale e su mere congetture circa la possibilità materiale che il ricorrente riproduca analoghe condotte in contesti diversi, senza considerare sufficientemente la concreta condizione attuale (sequestro della società, amministratore giudiziario, cambiamenti nell'organizzazione). La Corte ha inoltre ritenuto fondate le doglianze in ordine al pericolo di inquinamento probatorio, non potendosi desumere da semplici richieste di informazioni o da contatti non dimostrati concretamente come finalizzati a concordare versioni o a inquinare le prove un rischio attuale e concreto per l'acquisizione della prova. Sulla base di tali rilievi la decisione del giudice del merito è stata annullata (con riferimento, espressamente, al profilo del pericolo di reiterazione, "annullamento senza rinvio"), e le esigenze cautelari così motivate sono state ritenute assenti.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla costituzione del collegio che ha esaminato la questione (formazione del giudice).

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata quale parametro della gravità indiziaria; nel caso di specie la gravità indiziaria non è stata contestata dal ricorrente e perciò non è oggetto della censura in cassazione.

  • art. 274 c.1 lett. c) c.p.p.

    Regola il pericolo di reiterazione come requisito per la misura cautelare personale; la Corte precisa che deve trattarsi di pericolo concreto ed attuale e che la prognosi deve fondarsi sulla valutazione complessiva della 'parte storica' (comportamenti pregressi) rapportata alla condizione attuale dell'indagato, evitando valutazioni meramente retrospettive o congetturali.

  • art. 274 c.1 lett. a) c.p.p.

    Regola il pericolo di inquinamento probatorio; la Corte richiama la necessità di elementi concreti e attuali che dimostrino la reale idoneità di comportamenti posti in essere dall'indagato a influire sull'acquisizione e sulla genuinità della prova.

  • legge 16 aprile 2015 n. 47

    Richiamata quale fonte della modifica che ha introdotto l'enfasi sulla 'attualità' del pericolo di reiterazione nell'art. 274; la Corte interpreta tale innovazione come rafforzamento del dovere argomentativo del giudice nel motivare la sussistenza di un pericolo concreto e attuale.

  • art. 203 c.p.

    Richiamato come parametro logico per il giudizio prognostico sulla pericolosità: la prognosi deve valorizzare la componente storica e la condizione attuale del soggetto, pur riconoscendo una naturale incertezza intrinseca nelle proiezioni future.

Massime di principio

  • Per disporre misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessario dimostrare un pericolo concreto e attuale: non è sufficiente una valutazione retrospettiva delle condotte pregresse se non correlata alla situazione effettiva dell'indagato al momento del provvedimento.
  • Lo spossessamento gestionale (sequestro della società e nomina di amministratore giudiziario) è un elemento rilevante che può ridurre significativamente la probabilità di reiterazione e deve essere valutato con attenzione e motivazione specifica dal giudice.
  • La prognosi cautelare deve fondarsi sulla 'parte storica' (modus operandi e condotte precedenti) integrata dalla situazione attuale: le ipotesi speculative di possibile ripresa dell'attività illecita tramite nuove strutture richiedono elementi concreti, non mere congetture.
  • Contatti dell'indagato con dipendenti o collaboratori non sono di per sé indice di inquinamento probatorio: per giustificare misure cautelari è necessaria prova concreta che tali contatti fossero finalizzati a concordare false dichiarazioni o a distruggere/occultare fonti di prova.
  • Nel valutare l'idoneità di misure meno afflittive il giudice deve considerare l'effettiva capacità delle misure organizzative e gestionali adottate (amministratore giudiziario, controlli tecnici, delimitazione di poteri) di neutralizzare i rischi dedotti dall'accusa.
  • L'età e le condizioni personali dell'indagato sono fattori pertinenti e devono essere valutati nel bilanciamento della proporzionalità della misura cautelare, purché il giudice fornisca esplicita e motivata valutazione di questi elementi.
  • Il giudizio di merito sulla sussistenza delle esigenze cautelari richiede argomentazione specifica e non può limitarsi a richiamare genericamente la gravità del fatto o un contesto di illegalità diffusa; le affermazioni generiche possono essere annullate in cassazione.
  • Quando si contesta un provvedimento cautelare l'esito processuale può dipendere essenzialmente dalla qualità della motivazione sul profilo dell'attualità e concretezza dei rischi: accertamenti organizzativi e gestionali intervenuti tra il fatto e la decisione vanno valutati e motivati nel dettaglio.

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