Ordinanza n. 162/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Parma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Parma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata il 7 novembre 2024. Ha chiesto, previa misura cautelare, la condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno oppure, in subordine, alla conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso. In precedenza, con ordinanza cautelare n. 107 del 30 aprile 2026, il TAR aveva rilevato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’assenza di un titolo di soggiorno formalmente valido e aveva ordinato alla Questura di concludere l’iter con un provvedimento espresso entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. L’Amministrazione non ha dato esecuzione a tale ordine.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha rilevato l’inottemperanza dell’Amministrazione alla precedente ordinanza cautelare. Ha quindi disposto un nuovo termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza affinché la Questura di Parma adotti e depositi nel fascicolo un provvedimento espresso conclusivo del procedimento di rinnovo. Il giudice ha avvertito che, in caso di ulteriore inerzia, sarà nominato un Commissario ad acta. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 21 luglio 2026. Non è stata ancora definita nel merito la domanda di rilascio del permesso di soggiorno né è stato nominato il Commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue l’ordine cautelare di concludere un procedimento con un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice, il giudice amministrativo può fissare un nuovo termine perentorio per l’adozione e il deposito del provvedimento, preannunciando la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- La situazione di un richiedente privo di un titolo di soggiorno formalmente valido può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare contro il silenzio dell’amministrazione sulla domanda di rinnovo.
- Nel giudizio contro il silenzio, l’amministrazione resta obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, senza che l’ordine giudiziale di provvedere comporti necessariamente l’accoglimento sostanziale dell’istanza.
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