Cassazione Penale, Sentenza n. 13643/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pili Pierluigi era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa militare per aver svolto, senza autorizzazione e omettendo di darne comunicazione al comando, un'attività retribuita extraistituzionale come cameriere presso un Golf Club (marzo 2015 - dicembre 2016), facendo figurare le prestazioni come rese da congiunti e procurandosi un ingiusto profitto quantificato in almeno 15.855,00 euro. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), perché la sentenza avrebbe ricondotto il danno alla mancata attivazione di procedure amministrative diverse da quelle indicate in capo di imputazione; 2) errata applicazione della fattispecie di truffa per mancanza del danno patrimoniale diretto richiesto dalla fattispecie; 3) carenza della prova del dolo, in particolare in relazione al "silenzio malizioso" e alla prassi aziendale di emissione di prestazioni occasionali a favore di congiunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. Pur riconoscendo che il silenzio può assumere rilevanza come artificio, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il presunto danno alla Amministrazione non era diretto ed effettivo ma meramente eventuale o rimesso a successiva attivazione di procedure di recupero (art. 53 co. 7 D.Lgs. 165/2001) e quindi privo dei requisiti di tipicità richiesti per la truffa (danno diretto, effettivo e definitivo). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non integra il reato contestato. In sostanza la condanna è stata cassata e prevale la posizione del ricorrente.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione fra imputazione e motivazione della sentenza: la sentenza non può mutare in modo irriducibile il fatto contestato rispetto all'accusa, pena la nullità. Nel caso la questione è stata sollevata ma la Corte ha deciso su motivi di merito collegati alla tipicità del danno.
art. 53 co. 7 D.Lgs. 165/2001
"il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza"
Norma che disciplina il recupero dei compensi percepiti per prestazioni non autorizzate; la Corte ha ritenuto che l'esistenza di tale rimedio amministrativo non determina automaticamente un danno patrimoniale diretto e definitivo per la Pubblica Amministrazione utile a integrare la truffa.
art. 898 D.Lgs. n. 66/2010
Normativa indicata nella contestazione come strumento che consente all'amministrazione di diffidare il militare a cessare attività incompatibili; la Corte ha distinto tra il potere di adottare misure sanzionatorie/diffida e l'eventuale recupero patrimoniale, evidenziando che la mancata attivazione di tali procedure non equivale automaticamente a un danno patrimoniale diretto.
principio di tipicità del reato e giurisprudenza sul danno nella truffa
Per la truffa è necessario un danno diretto, effettivo e, di regola, definitivo alla vittima; il mero pericolo o la mera possibilità di recupero amministrativo non soddisfano il requisito del danno patrimoniale tipico richiesto per la responsabilità penale.
Massime di principio
- Il silenzio può costituire "artificio" nei reati di frode se emerge un comportamento omissivo volontario volto a ingannare e collegato a un risultato patrimoniale concreto, ma da solo non basta: occorre provarne il nesso causale con un danno patrimoniale diretto.
- Per integrare il reato di truffa nei confronti della pubblica amministrazione il danno deve essere reale, diretto ed effettivo; la semplice privazione del potere di adottare eventuali misure amministrative o la possibilità teorica di recupero non configurano automaticamente un danno penale.
- Svolgere attività extraistituzionale non autorizzata può integrare responsabilità disciplinari e obblighi di restituzione amministrativa dei compensi, ma non sempre costituisce reato penale: è necessario valutare la natura e l'effettività del pregiudizio patrimoniale subito dall'amministrazione.
- In contestazioni similari, la difesa dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di un danno patrimoniale diretto e definitivo e l'esistenza di prassi aziendali o modalità operative che rendono meno chiaro il dolo specifico.
- Il giudice valuta distintamente l'elemento materiale (artifici/raggiri e disposizione patrimoniale) e l'elemento soggettivo (dolo); la presenza dell'uno non sopperisce automaticamente all'assenza dell'altro quando manca la tipicità del danno.
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