Sentenza del 21/03/2019 n. 7955 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Periodo di differimento ex art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 - Interessi di mora - Decorrenza - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di eccedenze IVA relative agli anni 1998, 1999 e 2000, nonché la spettanza e la decorrenza degli interessi moratori. L'Agenzia contestava, tra l'altro, che la Commissione tributaria regionale avesse escluso la compensabilità dei controcrediti tributari sorti anteriormente alla cessione dei crediti IVA solo perché gli atti di accertamento erano stati notificati successivamente; sosteneva inoltre che il credito IVA non potesse considerarsi definitivamente consolidato per il solo decorso dei termini di accertamento e che, durante il periodo in cui la società non aveva consegnato la documentazione richiesta dall'Ufficio, non maturassero interessi di mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi primo, quarto, quinto e sesto dell'Agenzia delle entrate; ha dichiarato infondato il secondo motivo, inammissibile il terzo e assorbito il settimo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato la causa, anche per le spese, alla CTR in diversa composizione. In particolare, ha stabilito che per l'IVA la compensabilità dei controcrediti dell'Amministrazione dipende dal momento in cui tali crediti sono sorti, non dalla successiva notifica dell'atto di accertamento; che il contribuente deve provare l'esistenza e l'ammontare del credito chiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini di accertamento; e che, dal sedicesimo giorno successivo alla richiesta di documenti fino alla loro consegna, non maturano interessi moratori perché il ritardo non è imputabile all'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972
Nel periodo di differimento del termine di decadenza ex art. 57, compreso tra il 16° giorno dalla data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, non decorrono gli interessi di mora.
La richiesta documentale dell'Ufficio differisce il termine previsto dalla norma e, per il periodo successivo ai primi quindici giorni fino alla consegna dei documenti, esclude la mora dell'Amministrazione e quindi la maturazione degli interessi moratori.
Art. 1248, comma 2, del codice civile
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
In materia IVA, il debitore ceduto può opporre al cessionario i controcrediti sorti prima della notifica della cessione; è invece impedita la compensazione con controcrediti sorti successivamente, anche se il relativo atto amministrativo viene notificato in un momento successivo.
Art. 1263 del codice civile
La cessione del credito lascia inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale originario; il debitore ceduto può quindi opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente e relative a fatti anteriori alla cessione.
Art. 2697 del codice civile
Il contribuente che chiede il rimborso deve provare l'esistenza e l'ammontare del credito IVA, anche se sono scaduti i termini entro i quali l'Amministrazione poteva accertare i propri crediti.
Art. 1282 del codice civile
Gli interessi moratori sul rimborso IVA spettano solo quando il ritardo è imputabile all'Amministrazione finanziaria; non sono dovuti per i periodi di sospensione o differimento non causati dall'Ufficio.
Art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 1, comma 7, del D.M. n. 384 del 1997
La disciplina speciale sull'inefficacia della cessione in presenza di iscrizioni a ruolo anteriori riguarda le imposte dirette e non si applica ai crediti IVA.
Art. 19 del D.Lgs. n. 46 del 1999
La disposizione conferma che l'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e le norme collegate si applicano alle sole imposte sui redditi, con esclusione dell'IVA.
Artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. È nulla la decisione con motivazione apparente, contraddittoria o inidonea a rendere riconoscibile il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 112 del codice di procedura civile
Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può determinare un vizio della decisione.
Massime di principio
- Per i rimborsi IVA, la scadenza del termine entro cui l'Amministrazione può effettuare un accertamento non rende automaticamente intangibile il credito indicato dal contribuente: il contribuente deve comunque dimostrarne esistenza e importo.
- In caso di cessione di un credito IVA, per stabilire se l'Amministrazione possa compensarlo con propri crediti verso il cedente occorre individuare il momento genetico del controcredito tributario, collegato al verificarsi dei presupposti dell'imposta, non la data di notifica dell'accertamento.
- La disciplina speciale prevista per la cessione dei crediti relativi alle imposte dirette non può essere estesa automaticamente ai crediti IVA; per l'IVA opera la disciplina generale della cessione del credito e della compensazione.
- Gli interessi sul rimborso IVA hanno natura moratoria e maturano soltanto durante un ritardo imputabile all'Amministrazione. Se il ritardo dipende dalla mancata produzione della documentazione richiesta dal contribuente, gli interessi non decorrono dal sedicesimo giorno successivo alla richiesta fino alla consegna dei documenti.
- Una sentenza tributaria deve spiegare in modo coerente quali fatti e quali prove sostengono la decisione; affermazioni tra loro incompatibili o puramente assertive possono comportare la cassazione della pronuncia e il rinvio al giudice di merito.
- Quando la Cassazione cassa la sentenza e rinvia la causa, non si determina necessariamente la vittoria definitiva di una parte sul merito: il giudice del rinvio deve riesaminare gli aspetti indicati dalla Corte applicando i principi di diritto stabiliti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 494 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 1725 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →