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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Notifica avviso di accertamento TARSU - prescrizione -no scissione temporale effetti notifica- conta effettiva ricezione da parte del destinatario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la prescrizione dell'imposta deducendo che la notificazione dell'avviso di accertamento dovesse produrre una "scissione temporale" degli effetti (diversi termini per il notificante e per il destinatario) tali da incidere sui termini di prescrizione. Sosteneva dunque che la notifica non potesse essere efficacemente valutata solo con riferimento all'effettiva ricezione da parte del destinatario.

La decisione

Il giudice ha respinto la tesi del ricorrente: la scissione degli effetti della notificazione si applica agli atti processuali e, in via extra-ordinaria, anche agli effetti sostanziali solo quando il diritto può essere fatto valere esclusivamente mediante un atto processuale "necessario". Poiché la pretesa impositiva contenuta nell'avviso di accertamento non viene esercitata tramite un atto processuale necessario, non si applica una scissione temporale degli effetti della notificazione. Pertanto per gli effetti di interruzione/computo della prescrizione rileva l'effettiva ricezione da parte del destinatario e non una diversa efficacia temporale per il notificante. Il ricorso è stato quindi respinto e l'avviso confermato.

Norme richiamate

  • Art. 21 D.Lgs. 546/92

    L'art.21 è richiamato in relazione alla decorrenza e calcolo dei termini e agli effetti delle notificazioni; la sentenza interpreta che la disposizione non legittima una scissione temporale generalizzata degli effetti della notifica per gli atti sostanziali, salvo il caso in cui il diritto impugnato possa essere fatto valere solo con un atto processuale necessario.

Massime di principio

  • La scissione temporale degli effetti della notificazione si applica normalmente agli atti processuali; per atti sostanziali si verifica solo se il diritto può essere fatto valere esclusivamente mediante un atto processuale necessario.
  • Per gli avvisi impositivi (es. TARSU) rileva, ai fini di prescrizione/interruzione, la data di effettiva ricezione da parte del destinatario, salvo prova contraria valida.
  • Se si contesta la validità della notificazione per questioni di prescrizione, è fondamentale produrre prova dell'assenza di effettiva ricezione o di vizi formali nella notifica (ricevute, report del servizio postale, etc.).
  • La distinzione tra effetti sostanziali e processuali è centrale: quando l'azione impositiva non richiede un atto processuale "necessario" per essere esercitata, non si può invocare una scissione degli effetti a favore del destinatario.
  • In ipotesi simili è consigliabile che il contribuente raccolga documentazione probatoria tempestiva sulla data di ricezione e valuti impugnazioni fondate su nullità o irregolarità della notifica piuttosto che su una presunta scissione temporale degli effetti.

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